TAR PUGLIA (LE) Sez. III n° 1275 del 21.07.2017
La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa prevede che l’Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l’approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali la ripartizione dei costi, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n° 158, deve avvenire secondo criteri razionali.
71_ TAR PUGLIA 1275 del 21 07 17 Tassa rifiuti T A R I