L’impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Quale disciplina sanzionatoria?

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Con sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Ancona aveva condannato l’imputata alla pena di 2.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all’articolo 81 cod. pen. e all’articolo 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, perché, in totale assenza di “F.I.R., formulari identificazione rifiuti”, aveva effettuato attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso presenti (R.A.E.E.) presso la sede della propria ditta e aveva conferito i menzionati rifiuti ad una società che, pur essendo iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, aveva utilizzato per il recupero ed il trasporto degli stessi un veicolo non autorizzato al loro trasporto nonché non iscritto all’Albo nazionale dei Trasportatori.

Avverso la sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

La medesima lamentava, in particolare, la violazione di legge in relazione all’insussistenza del reato (contestato per aver conferito rifiuti su mezzo non autorizzato, né iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali), perché entrambe le imprese erano autorizzate al trasporto e allo smaltimento di rifiuti.

Nel caso di specie, quindi, l’antigiuridicità della condotta avrebbe dovuto essere circoscritta al solo uso del mezzo non autorizzato, né iscritto all’Albo.

Quest’ultima circostanza, infatti, avrebbe dovuto portare a qualificare il fatto ai sensi del comma 4 dell’articolo 256, non già ai sensi del primo comma, come invece avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, avuto riguardo alla responsabilità del conferente, la difesa evidenziava che:

  • Il conferimento e trasporto di rifiuti non pericolosi senza FIR o con FIR inesatto è punito ai sensi dell’articolo 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 116 del 2020, con sanzione amministrativa;
  • Non sussiste alcun obbligo del conferente di verificare se il mezzo di trasporto sia o meno autorizzato. Secondo la difesa, la diligenza del conferente doveva limitarsi all’acquisizione delle informazioni, che sono ottenibili dal formulario identificativo rifiuti debitamente compilato. Inoltre, per quanto concerne le modalità e il mezzo di trasporto da indicare nel FIR, si sottolineava la non necessità di specificare che il mezzo fosse autorizzato al trasporto ed iscritto nell’Albo, essendo al contrario sufficiente indicare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente del mezzo, la data e l’orario dell’inizio del trasporto. Ogni responsabilità penale derivante dal mezzo di trasporto utilizzato, quindi, non poteva che ricadere secondo la difesa esclusivamente sul trasportatore e non anche sul conferente.

Con ulteriore motivo di ricorso, Con un quarto motivo, si lamentava il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata ex articolo 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 e l’erronea determinazione della pena, che avrebbe dovuto ammontare ad euro 1.000,00 di ammenda.

I motivi di impugnazione, come sopra trattati, sono stati entrambi ritenuti fondati dalla Suprema Corte.

Il dm n. 120/2014, articolo 15, comma 3, lettere a) e b), prevede, per le imprese e gli enti che intendano effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, che la domanda di iscrizione sia, tra l’altro, corredata da un’attestazione – redatta non più da un professionista, ma dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente – circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare e della copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli, unitamente all’eventuale documentazione che, in caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l’iscrizione, attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli in capo a quest’ultimo.

Alle imprese e agli enti è assegnato il termine di trenta giorni per comunicare alla sezione regionale o provinciale competente, ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo, specificando che, nel, caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alleghino alla comunicazione di variazione una dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.

Tale disposizione ha l’effetto di consentire l’immediato utilizzo dei nuovi veicoli prima che l’autorità preposta deliberi sulla variazione, precisando il d.m. n. 120/2014, articolo 18, comma 5, che, altrimenti, prima della delibera, le imprese continuino ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso.

Dalla disciplina regolamentare, si ricava in modo chiaro che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti, abilita allo svolgimento dell’attività, soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione.

La Corte di Cassazione, Sez. III, 30 marzo 2023, n. 13310, in linea con pregressa giurisprudenza, esprimendosi sulla disciplina sanzionatoria applicabile al caso di specie, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all’articolo 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, in quanto il soggetto effettua un’attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (Sez. 3, n. 6739 del 28/11/2017, dep. 2018, Rv. 272316; in senso conforme, con riferimento alla previgente fattispecie di reato, Sez. 3, n. 5342 del 19/12/2007, dep. 2008, Rv. 238799; Sez. 3, n. 12374 del 09/03/2005, Rv. 231078)».

Da quanto sopra detto, consegue, pertanto, che il fatto deve essere riqualificato ai sensi dell’articolo 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla pena, da determinarsi in euro 750,00 di ammenda.

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