La cessazione della disponibilità giuridica di un sito produttivo legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)

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L’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è adottata dall’Autorità competente e rilasciata dallo Sportello Unico delle Attività produttive (S.U.A.P.), secondo le procedure di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.

Essa costituisce un unico provvedimento, che sostituisce e comprende fino a sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale che, in precedenza, l’impresa doveva richiedere separatamente ad enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.

La normativa regolamentare di cui al d.p.r. n. 59/2013 attua i criteri contenuti nell’articolo 23 del decreto legge n. 5/2012 (cd. “Semplifica Italia”), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), i quali prevedono che:

  • l’autorizzazione unica ambientale sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione in materia ambientale;
  • l’autorizzazione venga rilasciata da un unico ente;
  • il procedimento autorizzatorio sia improntato al principio della proporzionalità degli adempimenti amministrativi, tutelando al contempo gli interessi pubblici coinvolti, tra i quali rientra l’ambiente.

L’A.U.A. sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

  • l’autorizzazione agli scarichi idrici;
  • la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari ed acque reflue provenienti dalle aziende indicate dall’articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006;
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006;
  • l’autorizzazione all’uso agricolo dei fanghi di depurazione;
  • le comunicazioni e le autorizzazioni per l’autosmaltimento e l’uso agevolato dei rifiuti.

Sono esclusi dall’A.U.A.:

  • gli impianti soggetti ad AIA;
  • i progetti sottoposti a VIA (articolo 26 del d.lgs. n. 152/2006);
  • le procedure ordinarie per i rifiuti (articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006);
  • gli impianti FER (produttori di energia da fonti rinnovabili);
  • gli impianti asserviti alle attività di bonifica/messa in sicurezza di emergenza.

Sono inoltre esclusi dall’A.U.A. gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e quelli tecnicamente connessi, in quanto destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio.

Lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) rappresenta l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, in guisa tale da fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, il S.U.A.P. deve:

  • ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente, in modalità telematica, alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
  • verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
  • indire e convocare la Conferenza dei servizi di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell’A.U.A., siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
  • rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell’AUA ovvero, nei casi previsti dall’art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, il provvedimento di A.U.A. adottato dalla Provincia.

In definitiva, sebbene il procedimento di autorizzazione unica ambientale sia improntato, per motivi di speditezza, sul modello procedimentale della conferenza di servizi, nondimeno ha propria specificità e struttura, nonché termini propri, poiché l’A.U.A. costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive.

L’A.U.A. non costituisce, quindi, la mera “sommatoria” dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell’impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall’autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono “assorbite” nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l’efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all’individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2020, n. 2733).

In ogni caso, le amministrazioni coinvolte, nel rispetto delle regole procedimentali sopra descritte sono chiamate a vigilare sulla persistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per il rilascio dell’autorizzazione, permanendo l’esercizio del potere di revoca, assoggettato, in via generale, alla ricorrenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, declinati dall’articolo 21-quinques della legge n. 241/90.

Come chiarito in giurisprudenza, trattasi di un potere connotato da notevole discrezionalità e ancorato a condizioni individuate con ampia estensione (cfr. C.G.A.R.S., 11/10/2019 n. 893: «La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il potere di revoca resta connotato da un’ampia discrezionalità: a differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 (e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica), sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente»).

Nell’ambito di esercizio di tale potere di controllo sulla permanenza dei requisiti per il conseguimento e la conservazione del provvedimento autorizzatorio, un ruolo preminente è assolto dalla disponibilità dell’area in cui è localizzato l’impianto assoggettato ad autorizzazione.

A riprova di ciò, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, la legittimazione attiva a richiedere il rilascio dell’autorizzazione, al pari della conservazione della conseguita autorizzazione, passa necessariamente per la prova della disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto o su cui quest’ultimo insiste.

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