IL Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto prot. n. 98 del 3 marzo 2026 ha disciplinato i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici utilizzate per la manutenzione delle strade e per la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi urbani.
Il provvedimento si colloca nel quadro normativo del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nonché della normativa europea in materia di omologazione dei veicoli contenuta nel regolamento (UE) 2018/858.
Il decreto individua una specifica tipologia di veicoli destinati allo svolgimento di attività operative connesse all’erogazione di servizi pubblici essenziali, in particolare:
- manutenzione e lavaggio delle strade;
- raccolta e scarico dei rifiuti solidi urbani.
Ai fini della manutenzione stradale, il decreto considera le attrezzature installate sui veicoli per il lavaggio e la sanificazione delle superfici, tra cui moduli idrici con pompe, diffusori d’acqua, lance idropulitrici, sistemi di aspirazione e dispositivi per la disinfezione dei contenitori dei rifiuti.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, sono contemplate attrezzature quali vasche di raccolta, mini-compattatori e sistemi di costipazione installati su veicoli utilizzati nei centri urbani, anche nell’ambito dei servizi di raccolta porta a porta.
Il decreto stabilisce che le macchine operatrici disciplinate devono presentare le seguenti caratteristiche:
- carrozzeria permanentemente installata con moduli operativi per la manutenzione delle strade e per la raccolta dei rifiuti;
- massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 7,5 tonnellate;
- conformità alle caratteristiche tecniche previste per i veicoli della categoria internazionale N2 ai sensi del regolamento (UE) 2018/858.
Ai fini della circolazione su strada, tali veicoli rientrano nella categoria delle macchine operatrici di cui all’articolo 58, comma 2, lettera a), del Codice della strada.
Il decreto prevede che le macchine operatrici destinate alla manutenzione delle strade e alla raccolta dei rifiuti non devono essere idonee a superare la velocità di 40 km/h su strada orizzontale, anche mediante l’installazione di dispositivi limitatori di velocità.
Il provvedimento disciplina anche la possibilità di immatricolazione come macchine operatrici dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale N2 con codice di carrozzeria BA18, identificati come autocarri per la raccolta dei rifiuti. Tali veicoli, qualora dotati anche dei moduli operativi per la manutenzione delle strade e nel rispetto dei limiti di velocità previsti dal decreto, possono essere immatricolati quali macchine operatrici previo accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Le macchine operatrici disciplinate dal decreto sono soggette alla revisione periodica secondo la disciplina prevista per i veicoli della categoria N2, con applicazione delle relative tempistiche e modalità di controllo tecnico.
decreto prot. n. 98 del 3 marzo 2026



