La questione della sanzionabilità della sosta nelle “strisce blu” resta oziosa e pedante, tuttavia non può omettersi di farvi cenno, in funzione della circostanza che essa è costantemente foriera di contenzioso.
Orbene, qui in allegato si pubblica l’ultima nota ANCI che aspira a codificare l’assetto definitivo della materia, almeno fino a nuova revisione normativa. La nota in parola si richiama al parere MIT del 12 maggio 2015 n. 53284, che rappresenta per l’ANCI l’adesione allo schema interpretativo da lei stessa proposto, ovvero:
“Nella sosta limitata o regolamentata è possibile incorrere nelle seguenti violazioni che sono sanzionate dal Codice della Strada:
1. Ove non venga posto in funzione il dispositivo della sosta, ovvero non venga indicato l’orario di inizio della sosta, si incorre nella sanzione prevista dall’art. 157 co. 8 del CDS;
2. Ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS;
3. Con riferimento inoltre alla sola protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS in presenza di una reiterazione della condotta”.
Ma, se il MIT torna sui suoi passi, anche l’ANCI si ammorbidisce verso le posizioni MIT, quando specifica che questo regime sanzionatorio si applica solo ai casi di “Sosta Regolamentata”:
“Il caso in cui non sia possibile applicare la sanzione ai sensi del Codice della strada è riferito alla fattispecie della Sosta NON Regolamentata (ovvero della sosta tariffata indeterminata) che è una delle fattispecie che il Codice della strada lascia alla facoltà dei Comuni di non regolamentare ed in particolare dei Sindaci e delle giunte comunali rispettivamente con le ordinanze della sosta e con la adozione della regolamentazione della sosta. La recente nota inoltre specifica che, secondo quanto già esposto, il solo regime tariffario (sosta tariffata indeterminata) non costituisce elemento caratterizzante della sosta regolamentata. Specifica inoltre che per Sosta Regolamentata, la stessa deve contenere oltre la previsione della tariffa anche altri elementi tra i quali – a titolo esemplificativo – il diverso regime della sosta a seconda delle differenti zone urbane, delle differenti tipologie di veicoli, delle differenti fasce orarie, dei differenti veicoli/utenti della strada distinguendo tra residenti e non residenti, differenti orari diurni e notturni e giorni feriali e giorni festivi, ecc…”
Questo vale a dire che -se si vogliano mantenere integre le sanzioni nei termini sopra indicati, occorre mettere la “fantasia al potere” per “mescolare le carte” costruendo una regolamentazione che diventa funzionale a “simulare (di questo si tratta, nella sostanza) che il pagamento corrisponda a complessi studi di mobilità urbana, piuttosto che ad una comune, praticata, diffusa quanto volgare, tariffazione della sosta.
In allegato la Nota Anci
Pino Napolitano
P.A.sSiamo