Veicolo sequestrato senza assicurazione: per il Consiglio di Stato non è sempre necessario il carroattrezzi.

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MASSIMA: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3 agosto 2026, n. 6201

A seguito dell’introduzione dell’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, il veicolo sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa non è soggetto all’obbligo assicurativo e può essere condotto al luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è affidato, secondo il percorso indicato dall’organo accertatore e in assenza di motivi ostativi, senza che sia necessario il trasporto mediante carro soccorso. La convenzione stipulata ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada, inoltre, non attribuisce al custode un diritto all’affidamento o al trasporto dei veicoli, sorgendo il diritto alla remunerazione soltanto con l’accettazione della custodia.

Una pronuncia  DEL CONSIGLIO DI STATO di particolare interesse operativo per gli organi di polizia stradale chiarisce gli effetti prodotti dalla nuova disciplina assicurativa sulla gestione del veicolo sottoposto a sequestro per violazione dell’art. 193 del Codice della strada. Con la sentenza n. 6201, pubblicata il 3 agosto 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.) e da Italsoccorso s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 20039/2024, confermando, sotto un duplice profilo, la legittimità dell’impostazione seguita dal Ministero dell’interno con la circolare n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024 nel commento all’articolo 122 bis codice delle assicurazioni cosi come modificate dal D.lgs. 184/2023, perlatro non abbastanza esaustiva. Dopo il d.lgs. n. 184/2023, il veicolo sottoposto alla misura può essere condotto dalla persona cui viene affidato direttamente al luogo di custodia, nel rispetto delle condizioni e del percorso stabiliti dall’organo accertatore,  appare stridente il contrasto con il comma 4 dell’articolo 193 del codice della strada, che se pur valutato dalla Consiglio di Stato appare superato dalla ‘introduzione dell’articolo 122 bis del codice delle assicurazioni.

sentenza consiglio di Stato 6201_2026

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