probatoria
- Introduzione
La sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione n. 25517 dell’8 luglio 2026 si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente gli accertamenti dello stato di ebbrezza nei procedimenti per i delitti contro la sicurezza della circolazione stradale, affrontando, con argomentazioni di particolare interesse sistematico, il rapporto tra la disciplina speciale contenuta nell’art. 186 del Codice della strada, le garanzie processuali previste dal codice di procedura penale e la tutela costituzionale della libertà personale.
La decisione assume un rilievo che travalica il caso concreto poiché consente di precisare la natura giuridica del prelievo ematico eseguito presso una struttura ospedaliera nei confronti del conducente coinvolto in un incidente stradale, chiarendo definitivamente come tale attività non possa essere assimilata agli ordinari accertamenti investigativi disciplinati dal codice di procedura penale né agli accertamenti etilometrici regolati dall’art. 186, comma 4, del Codice della strada e dall’art. 379 del relativo Regolamento di esecuzione.
La pronuncia affronta, infatti, una serie di questioni che negli ultimi anni hanno dato luogo ad un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale: la necessità del consenso dell’interessato al prelievo ematico; la distinzione tra attività sanitaria e attività di polizia giudiziaria; l’ambito applicativo dell’art. 359-bis c.p.p.; la portata dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p. in tema di rito abbreviato; i limiti del sindacato della Corte di cassazione in presenza di una “doppia conforme”; nonché i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Sebbene la decisione affronti tutti tali profili, il nucleo centrale della motivazione riguarda il corretto inquadramento degli accertamenti alcolemici disciplinati dall’art. 186 del Codice della strada, disposizione che, come noto, prevede tre differenti modelli procedimentali, ciascuno caratterizzato da presupposti, modalità operative e finalità proprie.
La sentenza offre pertanto l’occasione per una ricostruzione sistematica dell’intera disciplina degli accertamenti sullo stato di ebbrezza, evidenziando come il legislatore abbia progressivamente costruito un sistema articolato, volto a contemperare le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione con le garanzie riconosciute al conducente sottoposto ai controlli.
L’interesse della pronuncia è ulteriormente accresciuto dal fatto che la Corte si confronta indirettamente con alcune delle più recenti elaborazioni in materia di consenso informato e di tutela della libertà personale, riaffermando tuttavia l’autonomia della disciplina speciale dettata dal Codice della strada rispetto ai principi generali che governano gli accertamenti invasivi nel procedimento penale.
Ne emerge una decisione destinata a costituire un importante punto di riferimento non soltanto nella materia dell’omicidio stradale, ma più in generale nella disciplina degli accertamenti sanitari utilizzabili ai fini processuali.
2. La vicenda processuale
Il procedimento trae origine da un grave incidente verificatosi nella mattinata del 1° novembre 2019 lungo la Strada Statale n. 14, nel territorio del Comune di Musile di Piave.
L’imputato, alla guida della propria autovettura, percorreva la carreggiata in direzione Treviso quando perdeva improvvisamente il controllo del mezzo. L’autovettura usciva dalla sede stradale, urtava violentemente contro un albero di alto fusto e, dopo essersi ribaltata, terminava la propria corsa all’interno di un fossato adiacente alla carreggiata.
L’urto provocava il decesso immediato della giovane passeggera, mentre il conducente riportava gravissime lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto mediante elisoccorso presso il presidio ospedaliero più vicino.
L’attività di rilievo eseguita dagli operanti consentiva di escludere la presenza di elementi esterni idonei a giustificare la perdita di controllo del veicolo.
Le condizioni atmosferiche risultavano ottimali; il fondo stradale era perfettamente asciutto; il tratto interessato dall’incidente era rettilineo e privo di ostacoli; non erano presenti segni di frenata, tracce di collisione con altri veicoli né elementi riconducibili all’attraversamento improvviso di animali.
Nel corso del ricovero ospedaliero venivano effettuati gli ordinari accertamenti ematochimici, dai quali emergeva una concentrazione alcolemica pari a 0,76 g/l, successivamente ridottasi, dopo circa due ore, a 0,29 g/l. Contestualmente veniva riscontrata anche la presenza di metaboliti cannabinoidi, ritenuti tuttavia non dimostrativi di un’assunzione contestuale alla guida.
Il procedimento penale si sviluppava nelle forme del rito abbreviato.
Il Tribunale riteneva accertata la responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio stradale previsto dall’art. 589-bis, comma 1, c.p., individuando la colpa nella violazione degli artt. 141 e 143 del Codice della strada nonché dell’art. 186-bis C.d.S., quale indice sintomatico di una condotta di guida non conforme ai doveri di prudenza e diligenza.
L’imputato proponeva appello sostenendo, in primo luogo, che la perdita di controllo del veicolo fosse stata determinata dalla necessità di evitare un ostacolo improvvisamente comparso sulla carreggiata e, in secondo luogo, contestando la piena utilizzabilità processuale degli esiti del prelievo ematico eseguito durante il ricovero ospedaliero.
La Corte d’appello disponeva una perizia cinematica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
L’elaborato peritale escludeva la plausibilità dell’ipotesi prospettata dalla difesa, ricostruendo dettagliatamente il percorso compiuto dal veicolo, la velocità di marcia, i tempi di percezione del pericolo e le modalità della perdita di controllo.
Sulla base delle risultanze tecniche, la Corte territoriale confermava integralmente il giudizio di responsabilità, limitandosi a riformare la sentenza nella parte concernente la sanzione amministrativa accessoria, sostituendo la revoca della patente con la sospensione della durata di tre anni.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro distinti motivi.
Con il primo veniva censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro, lamentandosi l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso la presenza di un ostacolo improvviso.
Con il secondo e il terzo motivo la difesa concentrava le proprie doglianze sugli accertamenti sanitari, sostenendo, da un lato, l’inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico per l’asserita inattendibilità scientifica derivante dall’assenza di una seconda analisi di conferma e, dall’altro, l’illegittimità dell’accertamento per mancata acquisizione del consenso dell’interessato e per l’omessa adozione del decreto autorizzativo previsto dall’art. 359-bis c.p.p.
Infine, con il quarto motivo veniva contestata la misura della sospensione della patente, ritenuta eccessiva rispetto agli elementi favorevoli emergenti dalla personalità dell’imputato.
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso, ma lo fa attraverso una motivazione di particolare interesse sistematico, destinata a chiarire definitivamente la distinzione tra gli accertamenti etilometrici disciplinati dall’art. 186, comma 4, del Codice della strada e gli accertamenti sanitari eseguiti ai sensi del successivo comma 5.
È proprio quest’ultimo profilo a costituire il cuore della decisione, poiché dalla qualificazione giuridica del prelievo ematico discendono tutte le ulteriori conseguenze in ordine alla necessità del consenso dell’interessato, all’applicabilità dell’art. 359-bis c.p.p., alla rilevanza degli avvisi difensivi e, più in generale, all’utilizzabilità processuale degli esiti dell’accertamento.
3. Il sistema degli accertamenti alcolemici nell’art. 186 del Codice della strada: la pluralità dei modelli di verifica dello stato di ebbrezza
Uno dei principali meriti della sentenza in commento consiste nell’avere ricondotto la questione oggetto del giudizio all’interno della corretta architettura normativa delineata dall’art. 186 del Codice della strada, evitando quella sovrapposizione concettuale tra differenti tipologie di accertamento che ancora oggi caratterizza parte della prassi applicativa.
La disciplina positiva non configura, infatti, un unico procedimento di verifica dello stato di alterazione alcolica del conducente, bensì prevede tre differenti modalità di accertamento, ciascuna caratterizzata da presupposti applicativi, finalità, modalità esecutive e garanzie procedimentali autonome.
La distinzione assume rilievo non soltanto sul piano probatorio, ma anche con riferimento alle garanzie difensive, alla natura dell’attività svolta dagli organi accertatori e alla disciplina dell’utilizzabilità processuale dei risultati acquisiti.
La pronuncia della Suprema Corte valorizza proprio tale autonomia sistematica, osservando come l’errore difensivo sia consistito nell’applicare al prelievo ematico ospedaliero regole proprie dell’accertamento etilometrico, finendo così per sovrapporre istituti ontologicamente diversi.
La ricostruzione della disciplina impone, pertanto, un esame separato dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S., nonché dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione, che integra la disciplina tecnica dell’accertamento mediante etilometro.
4. Gli accertamenti qualitativi preliminari: l’art. 186, comma 3, C.d.S.
Il primo livello di verifica dello stato di ebbrezza è disciplinato dall’art. 186, comma 3, del Codice della strada.
La disposizione attribuisce agli organi di polizia stradale la facoltà di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche mediante apparecchi portatili, quando vi sia motivo di ritenere che essi si trovino in stato di alterazione conseguente all’assunzione di bevande alcoliche.
Si tratta di un controllo eminentemente preliminare, destinato a selezionare le situazioni nelle quali risulti opportuno procedere agli accertamenti quantitativi successivi.
La funzione dell’accertamento qualitativo è, pertanto, essenzialmente indiziaria.
Esso non è diretto a determinare il tasso alcolemico del conducente, bensì ad accertare la presenza di elementi sintomatici compatibili con uno stato di alterazione psicofisica.
In questa prospettiva assumono rilievo sia gli apparecchi portatili di screening (i c.d. precursori), sia gli elementi esteriori percepibili dagli operatori di polizia, quali:
- alito vinoso;
- difficoltà di eloquio;
- alterazione dell’equilibrio;
- incoordinazione motoria;
- arrossamento del volto;
- comportamento disorientato;
- altri sintomi clinicamente compatibili con l’intossicazione alcolica.
È ormai consolidato l’orientamento secondo cui tali accertamenti non costituiscono prova della responsabilità penale, ma esclusivamente presupposto per l’esecuzione dell’accertamento etilometrico disciplinato dal successivo comma 4.
Ne deriva che il conducente non può essere condannato esclusivamente sulla base del risultato del precursore, trattandosi di strumenti privi della precisione metrologica richiesta per la determinazione del tasso alcolemico.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come gli apparecchi qualitativi non siano soggetti alle procedure di omologazione e verifica periodica previste per gli etilometri, proprio perché destinati esclusivamente ad orientare l’attività degli operanti.
Essi rappresentano, dunque, un indice sintomatico, ma non un mezzo di prova in senso tecnico.
5. L’accertamento quantitativo mediante etilometro: l’art. 186, comma 4, C.d.S.
Diversa è la disciplina prevista dal quarto comma dell’art. 186.
In questa ipotesi l’accertamento assume carattere propriamente probatorio.
La norma dispone che, qualora gli accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo ovvero ricorrano altri elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, gli organi di polizia procedono alla determinazione quantitativa della concentrazione alcolemica mediante etilometro.
L’etilometro costituisce uno strumento di misurazione scientifica della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata.
La misurazione ottenuta viene successivamente convertita, attraverso parametri tecnici normativamente riconosciuti, nel corrispondente tasso alcolemico espresso in grammi per litro di sangue.
La rilevanza probatoria dell’accertamento impone il rispetto di rigorose garanzie procedimentali.
Tra queste assumono particolare rilievo:
- l’omologazione ministeriale dell’apparecchio;
- la periodica taratura dello strumento;
- la corretta esecuzione delle operazioni di misurazione;
- gli avvisi difensivi previsti dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
- la possibilità per l’interessato di farsi assistere da un difensore.
La giurisprudenza ha più volte ribadito come l’accertamento etilometrico costituisca un atto urgente di polizia giudiziaria avente natura irripetibile, con conseguente applicazione delle garanzie previste dagli artt. 354 e 356 c.p.p.
Proprio per tale ragione il legislatore ha demandato al Regolamento di esecuzione la disciplina delle modalità tecniche di esecuzione della prova.
6. L’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada: la funzione della doppia misurazione
L’art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 costituisce il completamento tecnico della disciplina contenuta nell’art. 186, comma 4, del Codice della strada.
La disposizione stabilisce che la determinazione quantitativa del tasso alcolemico mediante etilometro debba essere effettuata attraverso due distinte misurazioni, eseguite ad una distanza temporale di cinque minuti l’una dall’altra.
La previsione risponde ad una precisa esigenza scientifica.
L’espirazione nell’etilometro costituisce infatti un fenomeno fisiologico suscettibile di oscillazioni determinate da molteplici fattori, quali:
- residui alcolici presenti nel cavo orale;
- temperatura corporea;
- modalità dell’espirazione;
- condizioni respiratorie del soggetto;
- variabilità fisiologica della concentrazione dell’alcool alveolare.
La ripetizione della prova consente di eliminare eventuali anomalie occasionali e di assicurare un elevato grado di attendibilità del risultato finale.
Non a caso il regolamento richiede che il valore rilevante sia costituito dal dato più basso tra le due misurazioni, proprio in applicazione del principio del favor rei.
La doppia misurazione rappresenta quindi una garanzia sia per l’amministrazione sia per il conducente.
Sul piano processuale essa costituisce requisito di regolarità dell’accertamento etilometrico.
La giurisprudenza ha tuttavia precisato che eventuali irregolarità nell’esecuzione della seconda prova non determinano automaticamente l’inutilizzabilità dell’accertamento, dovendo il giudice verificare in concreto l’incidenza dell’anomalia sull’affidabilità scientifica del risultato.
Ciò che rileva è che l’accertamento conservi un sufficiente grado di attendibilità tecnica.
È proprio su questo punto che si innesta una delle censure formulate nel ricorso deciso dalla sentenza in commento.
La difesa sosteneva che anche il prelievo ematico avrebbe richiesto una seconda analisi di conferma, richiamando il principio della doppia misurazione previsto dall’art. 379 del Regolamento.
La Suprema Corte respinge tale impostazione osservando, sia pure implicitamente, che la disciplina regolamentare riguarda esclusivamente l’etilometro e non può essere estesa analogicamente agli accertamenti clinici eseguiti presso strutture ospedaliere.
La distinzione è decisiva.
Nel caso dell’etilometro l’oggetto dell’accertamento è costituito dall’aria alveolare espirata, la cui variabilità fisiologica giustifica la ripetizione della prova.
Nel caso del prelievo ematico, invece, l’analisi viene effettuata direttamente sul sangue mediante metodologie di laboratorio validate scientificamente, soggette a protocolli di qualità, controlli interni ed esterni e procedure di verifica che garantiscono un grado di affidabilità del tutto diverso rispetto alla misurazione etilometrica.
Ne consegue che la disciplina della doppia prova prevista dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione costituisce una regola speciale riferita esclusivamente all’accertamento strumentale mediante etilometro e non può essere trasposta al diverso modello di accertamento disciplinato dall’art. 186, comma 5, del Codice della strada.
Questa impostazione, pur non esplicitata diffusamente nella motivazione della sentenza, rappresenta uno dei suoi passaggi sistematicamente più significativi, poiché evita indebite contaminazioni tra discipline caratterizzate da differenti presupposti scientifici e differenti finalità probatorie.
7. Gli accertamenti sanitari dell’art. 186, comma 5, C.d.S.: natura, funzione e autonomia rispetto agli accertamenti etilometrici
La questione centrale affrontata dalla sentenza n. 25517/2026 concerne la corretta qualificazione del prelievo ematico eseguito presso una struttura sanitaria nei confronti del conducente coinvolto in un sinistro stradale.
La Corte coglie l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ma che continua a generare equivoci interpretativi nella pratica applicativa: il prelievo ematico disciplinato dall’art. 186, comma 5, del Codice della strada costituisce un modello di accertamento completamente distinto sia dagli accertamenti qualitativi previsti dal comma 3, sia dall’accertamento etilometrico disciplinato dal comma 4.
L’autonomia della disciplina emerge innanzitutto dalla stessa formulazione normativa.
L’art. 186, comma 5, stabilisce infatti che, qualora il conducente sia coinvolto in un incidente stradale e venga sottoposto a cure mediche presso una struttura sanitaria, gli organi di polizia stradale possono richiedere ai sanitari l’esecuzione degli accertamenti necessari all’individuazione dell’eventuale stato di ebbrezza ovvero acquisire i risultati degli esami già effettuati nell’ambito dell’attività terapeutica.
Il legislatore disciplina dunque una situazione radicalmente diversa rispetto ai controlli su strada.
Non si tratta più di un conducente fermato durante la circolazione e sottoposto ad un accertamento di polizia, bensì di un paziente ricoverato in ospedale, destinatario prioritariamente di prestazioni sanitarie.
La diversa funzione dell’accertamento incide profondamente sulla sua natura giuridica.
Mentre l’etilometro costituisce un atto di polizia giudiziaria destinato esclusivamente all’acquisizione della prova dell’illecito, il prelievo ematico eseguito in ospedale nasce come attività sanitaria, finalizzata alla diagnosi e alla cura del paziente.
L’eventuale utilizzazione processuale dei relativi risultati costituisce un effetto successivo e riflesso dell’attività clinica, non la sua finalità originaria.
È proprio questa diversità genetica che impedisce qualsiasi automatica trasposizione delle garanzie previste per l’accertamento etilometrico.
Ne consegue che le regole dettate dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione, elaborate con riferimento all’analisi dell’aria alveolare mediante etilometro, non trovano applicazione nei confronti degli esami di laboratorio eseguiti sul sangue.
La sentenza in commento si colloca nel solco di questo orientamento, riaffermando che il risultato dell’analisi ematica costituisce prova pienamente utilizzabile quando sia stato acquisito nel rispetto della disciplina speciale prevista dal comma 5 dell’art. 186.
8. Il prelievo ematico tra attività sanitaria e attività investigativa
Uno dei profili più delicati affrontati dalla Corte riguarda la qualificazione giuridica del prelievo ematico.
La distinzione tra attività sanitaria e attività investigativa costituisce infatti il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute, la libertà personale garantita dall’art. 13 Cost. e le necessità dell’accertamento penale.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato un criterio distintivo fondato sulla finalità concreta perseguita dal prelievo.
Quando il campione ematico viene prelevato per finalità esclusivamente terapeutiche, nell’ambito del normale protocollo sanitario adottato per il trattamento del paziente, l’attività mantiene natura sanitaria anche se i relativi risultati vengono successivamente acquisiti dalla polizia giudiziaria.
Diversamente, quando il prelievo viene disposto esclusivamente per finalità investigative, esso assume natura di atto di ricerca della prova ed è assoggettato alla disciplina del codice di procedura penale.
La differenza non è meramente teorica.
Essa determina conseguenze rilevantissime sotto il profilo delle garanzie difensive.
Nel primo caso l’attività sanitaria rimane regolata dalla disciplina propria dell’ordinamento sanitario.
Nel secondo caso trovano applicazione le norme processuali che disciplinano gli accertamenti invasivi disposti dall’autorità giudiziaria.
La sentenza n. 25517/2026 ribadisce che nel caso sottoposto al suo esame il conducente era stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza a seguito di un gravissimo incidente stradale.
Il ricovero non era stato disposto dalla polizia giudiziaria.
L’attività sanitaria era iniziata indipendentemente da qualsiasi finalità investigativa.
Il prelievo ematico si inseriva nel normale protocollo clinico adottato dai sanitari nei confronti di un paziente politraumatizzato.
Solo successivamente i relativi risultati venivano acquisiti ai fini dell’accertamento penale.
Questa ricostruzione consente alla Corte di escludere che il prelievo costituisse un atto invasivo disposto dalla polizia giudiziaria.
Esso rimane un accertamento sanitario, disciplinato dall’art. 186, comma 5, C.d.S., il cui risultato è pienamente utilizzabile nel processo penale.
9. Il consenso dell’interessato: la disciplina speciale dell’art. 186 C.d.S. e i rapporti con l’art. 13 Cost.
Uno dei motivi di ricorso più significativi riguardava la pretesa necessità del consenso dell’imputato al prelievo ematico.
La difesa sosteneva che l’impossibilità di manifestare il consenso, dovuta allo stato di incoscienza conseguente al sinistro, avrebbe dovuto essere equiparata ad un rifiuto, con conseguente necessità dell’autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 359-bis c.p.p.
La Suprema Corte respinge tale impostazione con argomentazioni di particolare rilievo sistematico.
La motivazione prende le mosse da un principio ormai consolidato: la disciplina speciale contenuta nell’art. 186 del Codice della strada non richiede il consenso dell’interessato al prelievo ematico eseguito nei casi previsti dal comma 5.
La Corte richiama espressamente i precedenti Cass., Sez. IV, n. 1522/2014 (Lo Faro) e Cass., Sez. IV, n. 10605/2013 (Bazzotti), secondo i quali la mancanza del consenso non determina alcuna inutilizzabilità dell’accertamento.
La ragione è evidente.
L’art. 186 costituisce attuazione della riserva di legge prevista dall’art. 13, secondo comma, della Costituzione.
La limitazione della libertà personale derivante dall’accertamento trova direttamente fondamento nella legge.
Non occorre pertanto un ulteriore consenso dell’interessato.
La Corte ribadisce così un principio di particolare importanza: il consenso rappresenta un presupposto di liceità dei trattamenti sanitari, ma non costituisce requisito generale di validità di ogni attività diagnostica suscettibile di assumere rilievo probatorio.
Nel caso disciplinato dall’art. 186, comma 5, il legislatore ha operato un bilanciamento tra la tutela della libertà personale e le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, attribuendo prevalenza all’interesse pubblico all’accertamento dello stato di alterazione del conducente coinvolto in un sinistro.
Naturalmente ciò non significa che qualsiasi prelievo possa essere imposto indiscriminatamente.
La disciplina speciale opera esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, ossia quando il conducente sia già sottoposto ad accertamenti sanitari in conseguenza del sinistro.
La decisione della Corte evita così di trasformare il consenso in un presupposto generalizzato di utilizzabilità della prova, soluzione che finirebbe per compromettere l’efficacia dell’intero sistema di repressione dei reati stradali.
10. Lo stato di incoscienza del conducente e l’impossibilità degli avvisi difensivi
Particolarmente interessante è anche il passaggio motivazionale dedicato allo stato di incoscienza dell’imputato.
La difesa sosteneva che l’impossibilità di ricevere gli avvisi difensivi e di manifestare il consenso avrebbe dovuto comportare l’inutilizzabilità dell’accertamento.
La Corte richiama il precedente di Cass., Sez. IV, n. 28466/2021, osservando che gli avvisi previsti dall’art. 114 disp. att. c.p.p. presuppongono necessariamente la presenza cosciente dell’interessato.
Non è giuridicamente configurabile l’obbligo di rivolgere un avviso processuale ad un soggetto in stato di coma o comunque privo della capacità di comprendere il significato dell’atto.
Pretendere il contrario significherebbe introdurre una causa di inutilizzabilità non prevista dalla legge.
La Corte evidenzia inoltre come una simile interpretazione produrrebbe risultati manifestamente irragionevoli.
I conducenti che abbiano riportato lesioni gravissime nel sinistro, proprio in conseguenza della loro condotta colposa, finirebbero per beneficiare di una sorta di immunità processuale derivante dal loro stato di incoscienza.
Una conclusione incompatibile con la ratio preventiva della disciplina dell’omicidio stradale.
11. L’inapplicabilità dell’art. 359-bis c.p.p.: il prelievo ematico ospedaliero non costituisce accertamento coattivo disposto dal Pubblico Ministero
Uno degli aspetti di maggiore interesse della pronuncia concerne il rapporto tra la disciplina speciale dell’art. 186, comma 5, C.d.S. e l’art. 359-bis c.p.p., introdotto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85 per disciplinare il prelievo coattivo di campioni biologici.
La difesa aveva sostenuto che l’impossibilità dell’imputato di prestare il consenso al prelievo ematico imponesse al Pubblico Ministero l’adozione di un decreto autorizzativo ai sensi dell’art. 359-bis c.p.p., trattandosi di un atto incidente sulla libertà personale.
La Corte di cassazione rigetta tale prospettazione, riaffermando un principio ormai consolidato: l’art. 359-bis c.p.p. trova applicazione esclusivamente quando il prelievo biologico costituisca un accertamento disposto dall’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari e richieda il ricorso a modalità coercitive nei confronti dell’interessato.
La norma, infatti, disciplina una fattispecie tipica di acquisizione della prova, nella quale il Pubblico Ministero dispone direttamente l’accertamento tecnico e, in caso di rifiuto dell’interessato, può richiedere al giudice l’autorizzazione all’esecuzione coattiva.
Tale schema procedimentale è del tutto estraneo alla disciplina dell’art. 186, comma 5, C.d.S.
Nel caso del conducente ricoverato in ospedale, il prelievo ematico non nasce come attività investigativa, bensì come atto terapeutico o diagnostico reso necessario dalle condizioni cliniche del paziente.
L’autorità giudiziaria non dispone il prelievo, ma acquisisce i risultati di un’attività sanitaria già eseguita ovvero richiede ai sanitari, nei casi consentiti dalla legge, l’effettuazione di accertamenti clinici funzionali alla cura del paziente e contestualmente rilevanti ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza.
Ne consegue che manca il presupposto stesso di applicazione dell’art. 359-bis c.p.p., rappresentato dalla necessità di autorizzare un’attività investigativa invasiva.
La distinzione, apparentemente sottile, assume un rilievo decisivo.
Laddove si ritenesse necessario il decreto del Pubblico Ministero ogniqualvolta il conducente sia ricoverato in ospedale, si finirebbe per paralizzare la tempestività degli accertamenti, compromettendo irrimediabilmente l’affidabilità della prova, posto che il tasso alcolemico è per sua natura destinato a modificarsi rapidamente con il trascorrere del tempo.
La soluzione adottata dalla Corte appare pertanto coerente con la ratio della disciplina speciale e con le esigenze di effettività dell’accertamento penale.
12. Il rito abbreviato e il regime delle nullità: gli effetti dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
La sentenza affronta anche il tema degli effetti derivanti dalla scelta del rito abbreviato.
L’imputato aveva dedotto l’inutilizzabilità degli esiti del prelievo ematico, sostenendo che l’accertamento fosse stato eseguito in violazione delle regole scientifiche della tossicologia forense e delle garanzie difensive.
La Corte osserva, tuttavia, che la scelta del rito abbreviato determina, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., una significativa limitazione della possibilità di dedurre nullità processuali.
Come noto, il rito abbreviato costituisce un giudizio allo stato degli atti, nel quale l’imputato accetta che la decisione venga assunta sulla base del materiale probatorio già acquisito.
La rinuncia al dibattimento comporta, quale naturale conseguenza, la sanatoria delle nullità relative e delle nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepite, restando deducibili soltanto le nullità assolute e le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di veri e propri divieti probatori.
La Corte sottolinea che nel caso di specie non ricorreva alcun divieto di acquisizione della prova.
L’accertamento ematico era stato eseguito nell’ambito dell’attività sanitaria prevista dall’art. 186, comma 5, C.d.S., sicché la relativa documentazione clinica era pienamente utilizzabile.
Le censure difensive si risolvevano, pertanto, nella deduzione di asserite irregolarità procedimentali ormai precluse dalla scelta del rito abbreviato.
La decisione conferma così un orientamento ormai consolidato, secondo cui il rito abbreviato non consente una rivalutazione delle modalità di formazione della prova quando non venga in rilievo una violazione di carattere assoluto incidente sull’utilizzabilità dell’atto.
13. La sospensione della patente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019
L’ultimo motivo di ricorso riguardava la durata della sospensione della patente di guida.
La questione si inserisce nel quadro della profonda revisione della disciplina delle sanzioni amministrative accessorie conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.
Com’è noto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 C.d.S. nella parte in cui prevedeva l’automatica revoca della patente anche nei casi di omicidio stradale semplice, attribuendo al giudice il potere di scegliere tra revoca e sospensione sulla base dei criteri indicati dall’art. 218 C.d.S.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’applicazione della revoca richiede una motivazione particolarmente rigorosa, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che rendono necessaria la misura più afflittiva con riferimento all’entità del danno, alla gravità della violazione e alla pericolosità del conducente.
Diversamente, qualora venga applicata la sospensione della patente, è sufficiente una motivazione anche sintetica, purché emerga l’avvenuta considerazione delle circostanze del fatto e della personalità dell’imputato.
La sentenza in commento si colloca coerentemente in tale orientamento.
La Corte territoriale aveva valorizzato la giovane età dell’imputato, il gravissimo trauma psicologico conseguente alla morte della fidanzata e l’assenza delle aggravanti tipiche dell’omicidio stradale aggravato, sostituendo la revoca con la sospensione triennale della patente.
La Cassazione ritiene immune da censure tale valutazione, osservando come il giudice di merito abbia esercitato correttamente il potere discrezionale attribuitogli dalla Corte costituzionale.
14. Osservazioni conclusive
La sentenza n. 25517 del 2026 si segnala per la capacità di ricondurre ad unità sistematica una materia caratterizzata, negli anni, da un significativo sviluppo giurisprudenziale.
Il principale contributo della decisione consiste nell’avere riaffermato con chiarezza che l’art. 186 del Codice della strada non disciplina un unico modello di accertamento dello stato di ebbrezza, bensì una pluralità di strumenti tra loro autonomi.
Gli accertamenti qualitativi del comma 3, l’etilometro disciplinato dal comma 4 e gli accertamenti sanitari previsti dal comma 5 rispondono a logiche differenti e sono governati da regole proprie, che non possono essere reciprocamente sovrapposte.
In particolare, la Corte chiarisce che la disciplina tecnica dettata dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, concernente la doppia misurazione etilometrica a distanza di cinque minuti, costituisce una garanzia propria dell’accertamento mediante analisi dell’aria alveolare e non è suscettibile di estensione analogica agli esami ematochimici di laboratorio.
Di pari rilievo è l’affermazione secondo cui il prelievo ematico effettuato in ambiente ospedaliero mantiene natura di attività sanitaria anche quando i relativi risultati vengano successivamente acquisiti nel procedimento penale.
Da tale qualificazione discende l’inapplicabilità dell’art. 359-bis c.p.p., l’irrilevanza del consenso dell’interessato quale presupposto di validità dell’accertamento e la piena utilizzabilità processuale della documentazione clinica acquisita ai sensi dell’art. 186, comma 5, C.d.S.
Sul piano processuale, la decisione conferma altresì il consolidato orientamento in materia di rito abbreviato, ribadendo come la scelta del giudizio allo stato degli atti comporti la preclusione della deduzione delle nullità relative e delle irregolarità procedimentali non riconducibili a divieti probatori.
Sotto un profilo più generale, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza orientata a valorizzare il carattere speciale della disciplina degli accertamenti alcolemici, privilegiando una lettura funzionale delle garanzie processuali che, pur nel rispetto dei principi costituzionali, evita interpretazioni idonee a compromettere l’effettività dell’azione di prevenzione e repressione dei reati stradali.
Resta tuttavia aperto un tema di riflessione che la pronuncia affronta soltanto indirettamente: il delicato equilibrio tra la disciplina speciale del Codice della strada e i principi in materia di consenso informato e autodeterminazione terapeutica, oggi profondamente influenzati dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219. Pur essendo condivisibile la conclusione cui giunge la Corte, sarebbe auspicabile una più esplicita ricostruzione del rapporto tra la normativa speciale e i principi generali dell’ordinamento sanitario, così da chiarire definitivamente il fondamento giuridico dell’utilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti in ambito ospedaliero.
Nel complesso, la decisione offre una lettura sistematica e coerente della disciplina vigente, consolidando un orientamento ormai maturo della giurisprudenza di legittimità e fornendo agli operatori del diritto un quadro interpretativo chiaro sui rapporti tra attività sanitaria, accertamento dello stato di ebbrezza e garanzie processuali nel procedimento penale per i reati della circolazione stradale.



