quesito: Sinistro automezzo non revisionato

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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QUESITO

Un automobilista, nel percorrere una strada periferica ad un centro urbano, esce di strada. In seguito, l’automobilista, chiede il risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo al Comune proprietario della strada, in quanto, a suo parere, non era stata installata la necessaria segnaletica (in questo caso un cartello che indicasse una curva pericolosa).

Veniva richiesta, da parte del Comune, la documentazione per istruire la pratica e tra i documenti che si richiedeva di produrre, vi era anche la carta di circolazione dell’automezzo.

Da un esame della carta di circolazione si riscontrava che l’automezzo, al momento dell’incidente, non era stato revisionato per cui, a parere delle scrivente, il mezzo non doveva essere, al momento del sinistro, in circolazione.

Ora si chiede: il Comune è tenuto a risarcire il danno visto che il mezzo non era stato revisionato?

E’ possibile invitare il proprietario dell’autoveicolo a presentare la carta di circolazione in originale e sanzionarlo ai sensi dell’art. 80 del cds?

Si ringrazia – Cordiali saluti.

 

RISPOSTA

La circostanza che il veicolo non fosse in regola con gli obblighi di revisione prescritti dall’art. 180 del codice non implica automaticamente la perdita del diritto al risarcimento del danno quando la causa di questi consista nella inadempienza da parte dell’Ente Proprietario della strada rispetto ai beni in custodia ed alla sua manutenzione. Ovviamente, nella complessità della decisione giudiziaria sulla spettanza del risarcimento, entra come elemento di valutazione anche la colpa del danneggiato, ma ciò presuppone un contenzioso e la prova che la mancata osservanza di obblighi formali abbia riverberato sulla non perfetta idoneità del veicolo a circolare in condizioni di sicurezza; ciò implica complicatissime vicende relative al bilanciamento delle colpe ed al nesso causale; complessità non risolvibile nel senso della perdita del diritto al risarcimento sic et simpliciter.

La diversa questione della sanzionabilità postuma di violazioni istantanee attiene ai tempi dell’accertamento. Ammesso che si sia acquisita la carta di circolazione del veicolo e che essa provi che, al tempo del sinistro il veicolo non fosse “revisionato”, entro i 90 giorni dal fatto resta possibile contestare la violazione all’art. 80 del codice della strada. Ci si domanda, tuttavia, quale sia stato il movente della richiesta della carta di circolazione: se si tratti di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale rilevato dalla Polizia Municipale, nulla quaestio; se si tratta di documentazione trasmessa, ad esempio, dall’ufficio avvocatura del comune, al fine di compensare le vicende risarcitorie, ho la sensazione che il potere sanzionatorio si muova fuori dal fine previsto dalla Legge, in una distorta funzione strumentale sulla cui opportunità occorre riflettere.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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