ISTITUZIONE SBARRA E DIVIETO DI TRANSITO – INCOMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

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Il TAR Sardegna , Sezione prima, con sentenza n. 283 del 2026, ha annullato , per incompetenza, la delibera adottata dalla Giunta comunale  che aveva istituito una sbarra e un divieto di transito lungo una strada di accesso ad un’area costiera di pregio naturalistico  per impedire il campeggio abusivo e l’abbandono dei rifiuti.

Il TAR, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento,  in particolare l’art. 5, in tema di “regolamentazione della circolazione in generale”, l’art. 6 , rubricato: “regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”,  e  l’ art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i poteri di regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, ha evidenziato che il provvedimento adottato dalla Giunta  interessava un’area che non rientrava nel centro abitato, e per cui  l’organo collegiale ha travalicato l’ambito delle proprie attribuzioni, incidendo su un ambito che, per natura e contenuto, rientrava nella sfera dei provvedimenti gestionali ovvero delle ordinanze adottabili dagli organi cui l’ordinamento attribuisce la regolazione puntuale della circolazione.

Secondo quanto disciplinato dal comma 4 dell’art. 6 , “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, (…)”

Il comma 5 lett. d) del medesimo art. 6 prevede poi che “Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate(…) d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;”

Tale norma va poi letta alla luce del nuovo riparto di competenze tra gli organi di indirizzo politico e quelli gestionali e dell’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, incentrata sulla disposizione dell’art. 107, comma 5, TUEL, a mente della quale i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, le modalità di accesso alla stessa e i relativi orari, i controlli, le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 cod. strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenze dei Dirigenti comunali e non del Sindaco, ovviamente nell’ipotesi in cui non ricorra il presupposto dell’urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3460; V, 13 novembre 2015, n. 5191; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 18/12/2025, n. 10027);

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