SIGARETTE ELETTRONICHE (CON O SENZA NICOTINA) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

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La sigaretta elettronica (detta anche e-cigarette o e-cig) è un dispositivo per l’inalazione tramite vapore di liquido aromatizzato, che può contenere o meno nicotina. Il vantaggio rispetto alla sigaretta tradizionale sta nel fatto che non avviene alcun tipo di combustione, riducendo quindi i rischi connessi all’assunzione di sottoprodotti cancerogeni del tabacco.

Il fumatore ha la possibilità di scegliere tra moltissimi aromi e perfino di scegliere la quantità di nicotina, diminuendola gradualmente o magari eliminandola del tutto.

Molta gente prova ad usare la sigaretta elettronica per smettere di fumare.

L’AAMS con decreto direttoriale nr.47885/RU del 16 marzo 2018 –  pubblicato il 23/03/2018, ha stabilito all’art.1 comma 1, che gli esercizi di vicinato, così come definiti dall’art.4 del D.Lgs 31.3.1998 nr.114, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del presente decreto direttoriale, l’istanza, conforme all’allegato modello di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.62-quater, comma 5-bis del D.Lgs.26.101995 nr.504 e s.m.

Al comma 2 sempre dell’art.1, stabilisce che gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al comma 1, che intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, l’istanza di cui al comma 1 prima di iniziare l’attività medesima.

L’art.2, stabilisce che L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ferma restando la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.

L’autorizzazione ha validità biennale.

L’art.3 stabilisce che gli Uffici dei monopoli, salva l’applicazione del comma 3, qualora riscontrino nell’ambito della ordinaria attività di controllo gli esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano, in mancanza di autorizzazione, l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dispongono la sospensione dell’attività di vendita dei medesimi prodotti fino all’inoltro dell’istanza di cui all’articolo 1 da parte del legale rappresentante dell’esercizio.

Al comma 3 dice che gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto, sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data.

esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti liquidi da

inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sotto riportato.

 

Articolo 50 – decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 – Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993.)

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

 

  1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 258,00 a €. 1.549,00.
  2. La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.
  3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l’accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.
  4. L’estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all’art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell’imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

Giusto per ricordare che gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4 della legge Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono:

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
  2. a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
    b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  3. c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
    d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  4. e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
    f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
  5. g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
  6. h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

– la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

– la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

– la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione

– la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree    pubbliche.

SIGARETTE ELETTRONICHE – APRILE 2018 (1)

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