Procedura negoziata sotto soglia e principio di rotazione degli affidamenti.

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Il principio della rotazione sancito dal combinato disposto degli artt. 30 e 172 del D.Lgs. n. 50/2016  viene interpretato quale obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Concetto ribadito, ancora una volta da Cons. Stato, sez. V, 03/04/2018, n. 2079  che ricorda che tale principio è volto a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

Di più. Le disposizioni di cui all’art.172 D.Lgs. n. 50/2016 prevedono espressamente che i concedenti debbano perseguire “l’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”, in ossequio all’art. 30 del medesimo D.Lgs., che richiama espressamente il principio di libera concorrenza, rispetto al quale è sicuramente funzionale il principio di rotazione.

In conclusione, il Collegio ribadisce che, in applicazione del principio di rotazione la P.A. avrebbe dovuto escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente ovvero, in alternativa, invitarlo motivando puntualmente le ragioni per le quali riteneva di non poter prescindere dall’invito.

Come dire. La motivazione dell’atto amministrativo continua ad essere un concetto sconosciuto alla P.A.

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