L’agriturismo rappresenta une delle espressioni più significative della trasformazione contemporanea dell’impresa agricola, che risulta sempre più orientata verso modelli multifunzionali. In questo contesto la Regione Campania, con la LR n. 15 del 6 novembre 2008 e il successivo regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 18/2009, ha costruito una disciplina organica che mira a coniugare sviluppo economico e valorizzazione delle tradizioni rurali.
- DEFINIZIONE
Il punto di partenza dell’intera disciplina è costituito dalla definizione contenuta nell’articolo 2 della legge regionale secondo cui “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”
Da questa definizione si evincono alcuni aspetti fondamentali su cui si basa l’attività agrituristica in Regione Campania. In primo luogo tale attività può essere svolta esclusivamente da imprenditori agricoli sia singoli che associati, ovvero da persone che svolgono attività: di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed altre attività connesse. In secondo luogo l’agriturismo deve essere svolto mediante uno stretto rapporto di connessione con l’azienda agricola, pertanto esso resta subordinato alla produzione dell’azienda.
Sono sconsiderate altresì attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della LR 15/2008:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.
- NORMATIVA
Come anticipato le attività agrituristiche in Campania sono disciplinate dalla LR n. 15 del 6 novembre 2008, che va a disciplinare la parte generale, e dal regolamento di attuazione alla norma approvato con DPGR n. 18 del 28 dicembre 2009, che invece va a regolamentare e specificare dettagliatamente i requisiti e gli obblighi che devono possedere gli agriturismi in base ai servizi offerti.
- REQUISITI
Per poter avviare l’attività agrituristica come anticipato bisogna essere imprenditori agricoli, e questo rappresenta il primo requisito fondamentale. Ulteriore requisito fondamentale, ai sensi dell’articolo 10 della LR 15/08 è che l’agriturismo deve essere un’attività secondaria e non prevalente rispetto all’azienda agricola, ovvero il tempo impiegato per le lavorazioni agricole deve essere maggiore rispetto al tempo dedicato all’attività agrituristica, tali calcoli si possono eseguire servendosi delle Tabelle Tempo- Lavoro approvate ed allegate al regolamento di attuazione della LR e che vengono revisionate ogni 3 anni dal comitato tecnico, tale criterio non si applica qualora le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.. L’imprenditore agricolo che intende avviare l’attività di agriturismo deve quindi presentare ai sensi dell’articolo 7 della LR 15/08 una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l’esercizio. Alla SCIA va allegato:
- a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull’azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell’attività agricola;
- b) il possesso dell’attestato di formazione per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46;
- c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
- d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;
- e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
- f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
- g) la documentazione attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
- h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;
- i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;
- l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l’ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d’uso;
- m) il parere favorevole dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all’attività. In particolare, l’autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti riportati, va allegato:
- a) l’atto costitutivo e lo statuto;
- b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;
- c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza.
Requisiti igienico sanitari per la somministrazione (Art. 5/6/7 regolamento)
La normativa distingue i requisiti igienico-sanitari in base al numero di ospiti serviti. Nel caso in cui l’attività di ricezione e somministrazione interessi non più di dieci ospiti, è previsto un regime semplificato: è sufficiente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari propri dei locali ad uso abitativo. Tale previsione riconosce la dimensione familiare e limitata dell’attività.
I locali destinati alla somministrazione devono rispettare precisi requisiti strutturali e funzionali. In primo luogo, è stabilito un parametro dimensionale minimo pari a 1,5 metri quadrati per posto a tavola, criterio oggettivo che consente di verificare l’adeguatezza degli spazi rispetto alla capienza.
Dal punto di vista igienico-sanitario, è obbligatoria la presenza di sistemi di aerazione e illuminazione naturale, integrabili con soluzioni artificiali. È inoltre richiesto almeno un servizio igienico dedicato agli ospiti, facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.
I servizi igienici devono rispettare requisiti puntuali: superfici lavabili e disinfettabili, adeguata aerazione, dotazione di dispositivi igienici (lavabo con comando non manuale, sapone, asciugamani monouso), sistema di scarico efficiente e contenitori per rifiuti a comando non manuale. Tali elementi costituiscono criteri oggettivi verificabili attraverso ispezione diretta.
I locali adibiti alla preparazione dei pasti devono garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate attraverso requisiti strutturali e organizzativi dettagliati. È prevista una superficie minima di 10 mq oltre i dieci pasti, con incremento di 0,20 mq per ogni pasto oltre i quindici, parametro oggettivo fondamentale per la verifica.
Gli ambienti devono essere dotati di:
- adeguata aerazione e illuminazione;
- superfici (pareti e pavimenti) lavabili e disinfettabili;
- protezioni contro insetti e roditori;
- suddivisione funzionale in zone (lavaggio, preparazione, cottura, lavaggio stoviglie).
Sono inoltre obbligatorie attrezzature specifiche: lavelli, lavastoviglie, frigoriferi con controllo della temperatura, cappe di aspirazione, contenitori per rifiuti e spazi separati per materiali di pulizia.
Particolare rilievo assumono i requisiti dei servizi igienici per gli operatori, che devono essere separati dai locali di lavorazione, dotati di antibagno/spogliatoio e attrezzati con dispositivi igienici a comando non manuale.
I criteri di verifica sono sia strutturali (presenza e conformità degli ambienti) sia funzionali (corretta organizzazione dei flussi di lavoro e separazione delle attività).
Requisiti per la macellazione aziendale (Art. 8 regolamento)
La macellazione degli animali allevati in azienda è consentita nel rispetto di condizioni rigorose. Essa deve avvenire in un locale dedicato all’interno dell’azienda, salvo il caso di utilizzo della cucina in tempi separati dalla preparazione dei pasti e secondo procedure definite nel piano di autocontrollo.
È previsto un limite quantitativo massimo pari a 500 capi annui (pollame, lagomorfi e piccola selvaggina), criterio oggettivo essenziale per la verifica della conformità.
I requisiti igienico-sanitari minimi riguardano:
- superfici lavabili e disinfettabili;
- disponibilità di acqua calda e fredda;
- attrezzature idonee e sanificabili.
Ulteriore elemento verificabile è la presenza di procedure documentate (HACCP) che disciplinino tempi, modalità operative e sanificazione.
Requisiti per l’ospitalità in camere e unità abitative (Art. 9 regolamento)
I locali destinati all’ospitalità devono mantenere caratteristiche di ruralità, rispettando al contempo parametri igienico-sanitari e dimensionali. L’altezza minima è fissata in 2,50 metri per i locali abitativi e 2,20 metri per servizi e corridoi, con specifiche deroghe per soffitti inclinati.
È previsto un rapporto aero-illuminante minimo di 1/14, riducibile a 1/20 in particolari condizioni, parametro oggettivo verificabile tramite misurazioni tecniche.
La capacità ricettiva è determinata in base alla superficie: almeno 15 mq per posto letto, con un massimo di quattro posti per camera e incremento di 2 mq per ogni letto aggiuntivo. Questo criterio consente un controllo diretto sulla densità abitativa.
Sono ammesse deroghe per immobili di pregio storico, purché siano garantite condizioni equivalenti mediante soluzioni tecniche alternative.
Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti (Art. 10 regolamento)
Le attività di ospitalità all’aperto devono essere organizzate in piazzole di superficie non inferiore a 60 mq, stabilizzate e drenanti. Tale parametro rappresenta il principale criterio oggettivo di verifica.
Devono essere garantiti:
- allacci a acqua potabile ed energia elettrica;
- impianti antincendio;
- sistemi di illuminazione;
- gestione dei rifiuti;
- strutture per lo scarico delle acque reflue.
I servizi igienici devono essere realizzati in strutture fisse e non precarie, mentre le aree per il lavaggio di stoviglie e biancheria devono essere separate. La verifica si basa su controlli strutturali e funzionali dell’organizzazione degli spazi.
- OBBLIGHI
Gli operatori agrituristici sono tenuti:
- a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura;
- b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;
- c) ad osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell’attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;
- e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento;
- f) obbligo di dotarsi di CIN;
- g) obbligo di dotarsi di CUSR.
Impiego dei prodotti aziendali nella somministrazione: obblighi normativi e criteri oggettivi di verifica (Art. 5 regolamento)
La disciplina relativa all’impiego dei prodotti aziendali nella somministrazione di pasti e bevande in ambito agrituristico è finalizzata a garantire un legame concreto tra l’attività di ristorazione e il territorio di riferimento, valorizzando la produzione agricola locale e assicurando trasparenza nei confronti del consumatore.
Sotto il profilo degli obblighi, la normativa stabilisce che la varietà e il numero degli ingredienti impiegati nelle pietanze devono provenire per oltre il 60 per cento dalla propria azienda agricola o, in alternativa, da aziende operanti nel medesimo Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) o in quelli confinanti. Tale criterio introduce un vincolo quantitativo chiaro, volto a garantire la prevalenza della filiera corta e della produzione locale. Per specifiche realtà territoriali, come le isole, sono considerati equivalenti anche alcuni territori della terraferma caratterizzati da collegamenti consolidati.
Accanto a questo obbligo principale, è previsto un limite massimo all’utilizzo di prodotti di provenienza extraregionale, che non può superare il 15 per cento del totale. Il ricorso a tali prodotti è consentito esclusivamente in assenza di analoghi prodotti di origine regionale. La quota restante deve essere comunque coperta da prodotti del territorio regionale, con preferenza per quelli certificati (DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), rafforzando così il principio di tipicità e qualità. Nel calcolo complessivo rientrano tutte le componenti della somministrazione, comprese le bevande – anche alcoliche – e l’olio, evitando esclusioni che possano alterare la reale incidenza percentuale.
Un ulteriore obbligo riguarda la trasparenza verso l’utenza: la provenienza dei prodotti deve essere chiaramente indicata mediante informazioni scritte, quali menu, elenchi o cartellonistica. Tale previsione consente un controllo diffuso e immediato anche da parte del consumatore.
Dal punto di vista dei controlli, la verifica del rispetto dei limiti normativi si articola in due momenti: una fase preventiva, in sede di avvio dell’attività, e una fase successiva, durante l’esercizio. Nella fase iniziale, gli organi competenti valutano la documentazione prodotta dall’operatore, con particolare riferimento agli indirizzi colturali aziendali, alla capacità produttiva e alle previsioni di approvvigionamento, al fine di accertare la sostenibilità del rispetto della soglia minima del 60 per cento.
Nel corso dell’attività, la verifica assume carattere sostanziale e si basa su criteri oggettivi e riscontri concreti. In primo luogo, è necessario procedere al calcolo delle percentuali delle materie prime utilizzate, considerando un arco temporale significativo (ad esempio mensile o stagionale). Tale calcolo può essere effettuato sulla base dei quantitativi impiegati o del valore economico degli acquisti, purché il metodo sia applicato in modo coerente e continuativo.
Fondamentale è la tracciabilità documentale, che rappresenta il principale strumento di controllo. Gli organi ispettivi devono esaminare fatture di acquisto, documenti di trasporto, registri interni e ogni altra evidenza utile a dimostrare la provenienza dei prodotti. Per le produzioni aziendali, la verifica si estende alla coerenza tra quantità dichiarate e capacità produttiva effettiva, desumibile dai piani colturali, dalle superfici aziendali e dalle rese medie.
Un ulteriore criterio oggettivo consiste nella classificazione delle materie prime in tre categorie:
- prodotti aziendali o provenienti da STS;
- prodotti regionali extra STS;
- prodotti extraregionali.
Questa suddivisione consente di determinare con precisione l’incidenza percentuale di ciascuna categoria e di verificare il rispetto sia della soglia minima del 60 per cento sia del limite massimo del 15 per cento. Per i prodotti extraregionali, è inoltre necessario accertare la condizione di ammissibilità, ossia l’assenza di prodotti analoghi a livello regionale, valutabile anche attraverso riferimenti ai mercati locali e alle produzioni tipiche disponibili.
L’attività di controllo può essere ulteriormente rafforzata mediante verifiche incrociate tra menu somministrati, materie prime acquistate e giacenze di magazzino, nonché attraverso sopralluoghi aziendali finalizzati a riscontrare l’effettiva esistenza delle produzioni dichiarate. La coerenza tra offerta gastronomica e disponibilità reale rappresenta infatti un indicatore significativo di conformità.
Infine, deve essere verificato il rispetto dell’obbligo informativo verso il cliente, accertando la presenza e la correttezza delle indicazioni scritte sulla provenienza dei prodotti.
Obblighi sulla conduzione delle piscine (Art. 11 regolamento)
La gestione delle piscine deve avvenire nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in materia di qualità delle acque e sicurezza. Il responsabile è individuato nel titolare dell’azienda o in un soggetto incaricato.
Elemento centrale è la responsabilità diretta nella gestione delle condizioni igieniche, della funzionalità degli impianti e della sicurezza dei bagnanti, aspetti verificabili attraverso controlli documentali e tecnici.
Il sistema dei controlli sulle piscine si articola in:
- controlli interni, a cura del gestore;
- controlli esterni, effettuati dall’autorità sanitaria.
I controlli interni riguardano in particolare la qualità dell’acqua, monitorata in relazione al numero di utenti e ai prodotti utilizzati per la disinfezione. È richiesto un sistema di autocontrollo con registrazioni e capacità di intervento immediato in caso di non conformità.
Ulteriori criteri oggettivi sono:
- periodicità dei controlli;
- tracciabilità delle operazioni;
- presenza di un regolamento d’uso della piscina consegnato agli ospiti.
L’efficacia del sistema si basa sulla combinazione tra responsabilità del gestore e vigilanza esterna, garantendo il mantenimento continuo delle condizioni di sicurezza e igiene.
- SANZIONI
Attività agrituristica senza SCIA: violazione articolo 7 c.1 e 12 c.1 della LR 15 del 6 novembre 2008, sanzione amministrativa da €500,00 a € 3.000,00 ammesso il PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 1.000,00€ autorità compente Comune ove è accertata la violazione, si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell’attività.
Esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune: violazione articolo 11 c.1 lett.a e 12 c.3 sanzione amministrativa da €100,00 a € 500,00 ammesso il PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 166,67 € autorità compente Comune ove è accertata la violazione.
Uso improprio della denominazione di agriturismo: violazione articolo 9 c.1 lett.a e 12 c.2 sanzione amministrativa da €1.000,00 a € 5.000,00 ammesso il PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 1666,67 € autorità compente Comune ove è accertata la violazione, sanzione accessoria di pubblicazione su rivista nazionale e regionale della notizia.
Variazione dell’attività non comunicata al comune entro 15 giorni: violazione articolo 11 c.1 lett.d e 12 c.3 sanzione amministrativa da €100,00 a € 500,00 ammesso il PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 166,67 € autorità compente Comune ove è accertata la violazione.
Omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella dei servizi offerti: : violazione articolo 11 c.1 lett.b e 12 c.3 sanzione amministrativa da €100,00 a € 500,00 ammesso il PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 166,67 € autorità compente Comune ove è accertata la violazione.
Violazioni alle disposizioni del regolamento di attuazione n. 18/2009: sanzione amministrativa da €100,00 a € 500,00 ammesso il PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 166,67 € autorità compente Comune ove è accertata la violazione.
Mancata comunicazione degli alloggiati presso la struttura all’autorità di Pubblica Sicurezza: violazione degli articoli 109 e 17 del RD 773/31 sanzionato con arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206 €, l’autorità competente è il tribunale ordinario. Sanzione accessoria sospensione dell’attività.
Mancata esposizione del CIN L’art.13-ter DL 145/2023 dispone che, “fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. “Inoltre, i relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”. Comporterà una sanzione prevista dall’art.13-ter comma 9DL 145/2023 che varia da 500 a 5.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.000,00€, l’autorità amministrativa competente è il Comune a cui sono destinati anche i proventi.
chi affitta senza codice CIN, la sanzione prevista dall’art.13-ter comma 9 DL 145/2023 è compresa tra 800 e 8.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.600,00€, l’autorità amministrativa competente è il Comune a cui sono destinati anche i proventi.
I gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza di cui al comma 7 del DL 145/2023, come l’installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati ai sensi dell’art. 13-ter comma 9 DL 145/2023 con una sanzione che va da 600 a 6.000 euro; PMR entro 60 gg pari al doppio del minimo 1.200,00€, l’autorità amministrativa competente è il Comune a cui sono destinati anche i proventi.
Mancato obbligo, utilizzo ingannevole del CUSR: Ai sensi dei commi 4 e 5 quinquies dell’art. 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16, sanzione di mille euro per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata, l’autorità amministrativa competente è il Comune a cui sono destinati anche i proventi.
La mancata comunicazione ai Comuni dei dati di cui al comma 5 quater della legge regionale 13/19, comporta la sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da
cinquecento a duemila euro PMR entro 60 giorni pari al terzo del massimo 666,67 €. I proventi delle sanzioni sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è ubicata l’attività sanzionata.



