La Legge 9 marzo 2026, n. 35 introduce una nuova disciplina in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. L’intervento si caratterizza per l’inserimento di una nuova fattispecie di pena accessoria nel codice penale all’ art. 585-bis e per la contestuale previsione di criteri direttivi finalizzati alla modifica del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con ricaduta sulla regolamentazione locale.
La norma prevede che il parente prossimo e, in determinati casi, il convivente o altra persona affettivamente legata alla vittima, decadono da ogni diritto o facoltà di disporre delle spoglie mortali se condannati, o destinatari di patteggiamento, per specifici reati che abbiano causato la morte della vittima. L’ambito soggettivo di applicazione è ulteriormente ampliato mediante espresso richiamo ai conviventi di fatto, anche non formalmente dichiarati, nonché alle persone legate alla vittima da una relazione affettiva, purché autorizzate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La conseguenza prevista dalla disposizione consiste nella decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà in materia di disposizione delle spoglie mortali della vittima. La configurazione normativa di tale effetto consente di qualificarlo come pena accessoria a contenuto interdittivo, operante automaticamente al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge.
Accanto all’intervento sul codice penale, la legge disciplina anche la fase antecedente alla definizione del procedimento penale, prevedendo un meccanismo di preclusione anticipata dei medesimi diritti. In particolare, l’articolo 2 demanda a un regolamento, da adottarsi entro sei mesi, la modifica del D.P.R. n. 285 del 1990 che deve:
- prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, i soggetti indicati nella lettera a) comma 1 articolo 2 della legge 35_2026 sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;
- prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a comma 1 articolo 2 della legge 35_2026, la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;
- prevedere anche l’ipotesi in cui il soggetto indagato sia l’unico titolare del potere di disporre della salma e non vi siano altri soggetti che esercitino tale facoltà al pubblico ministero viene attribuito il potere di provvedere in ordine alla destinazione delle spoglie mortali secondo quanto previsto dall’ordinamento vigente.



