Sanzioni amministrative, accertamento complesso e termine di notifica.

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L’arco di tempo entro il quale l’Autorità deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell’art. 14 L. n. 689 del 1981 (Depenalizzazione) è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell’infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti. Questo è il principio posto dal Cons. Stato Sez. VI, 24/09/2015, n. 4487 viene rimarcata la differenza tra gli accertamenti semplici e gli accertamenti complessi in materia di illecito amministrativo.

L’art. 14, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata (…) gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che “l’arco di tempo entro il quale l’Autorità deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981 (invero richiamata di solito per la disciplina della sanzione pecuniaria e non già per l’istruttoria del procedimento) è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell’infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti”. Pertanto, “i limiti temporali ai quali l’Autorità era tenuta e doveva provvedere alla notifica della contestazione erano collegati al presupposto della effettiva e completa conclusione delle attività di accertamento”. Ne consegue che il fatto che l’Autorità “deliberi l’avvio della istruttoria a distanza di vari mesi dalla segnalazione della possibile infrazione non può in alcun modo essere considerato come una violazione dei diritti delle imprese coinvolte, né un superamento dei termini procedimentali, in quanto la stessa valutazione della esigenza di avviare o meno l’istruttoria può presentarsi complessa”. L’invocato termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981 “inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l’attività amministrativa intesa a verificare la esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione stessa” (in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896)”.

Pino Napolitano

P.AsSiamo

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