Corte costituzionale, il lavoro di pubblica utilità non riduce la durata della sospensione della patente.

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Con ordinanza del 6 ottobre 2014 (r.o. n. 251 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto sollevò – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente, già irrogata con la sentenza di condanna in misura doppia per essere risultato appartenente a terzi estranei al reato (e dunque non suscettibile di confisca) il veicolo condotto in stato di ebbrezza, possa essere operata senza tener conto dell’indicato raddoppio.

La Consulta, con sentenza n°198 del 9 ottobre 2015 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto.

per i giudici costituzionali  “il giudice a quo finisce per teorizzare il diritto ad un più marcato trattamento premiale del conducente non proprietario, rispetto a quello proprietario, pur nella perfetta identità dei comportamenti tenuti in chiave rieducativa. Al medesimo comportamento non può che corrispondere l’identità del trattamento premiale, cioè la riduzione percentuale, in misura fissa, sulla pena irrogata, con effetti ovviamente diversi in termini assoluti, a seconda dei valori di partenza. È del resto questa la logica di qualunque istituto che miri direttamente ad incentivare comportamenti virtuosi (sul piano sostanziale o processuale) attraverso un decremento della reazione punitiva: i criteri di determinazione della pena stanno altrove, sono cioè quelli ordinari, e solo sul valore risultante dalla loro applicazione si determina, chiusa la fase cognitiva, una riduzione proporzionale”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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