La sentenza della Corte di cassazione, Sezione seconda penale, n. 10448 del 2026 interviene su un tema di grande rilievo sistematico e pratico: la procedibilità del delitto di danneggiamento aggravato alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024. La decisione si segnala per aver fornito una lettura chiara e rigorosa del nuovo assetto normativo, chiarendo definitivamente che la procedibilità a querela rappresenta oggi un’eccezione circoscritta e non una regola generalizzata.
Per comprendere appieno la portata della pronuncia, è necessario partire dal dato normativo. L’art. 635 del codice penale disciplina il reato di danneggiamento, prevedendo, al secondo comma, una serie di ipotesi aggravate. In particolare, il numero 1 di tale comma punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili le cose indicate nell’art. 625, primo comma, numero 7. Si tratta di un rinvio recettizio che amplia notevolmente l’ambito applicativo della fattispecie, includendo una pluralità eterogenea di beni accomunati dal loro rilievo pubblicistico o dalla particolare condizione di esposizione.
L’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., infatti, ricomprende:
- le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici,
- quelle sottoposte a sequestro o pignoramento,
- le cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede,
- nonché quelle destinate a pubblico servizio, pubblica utilità, difesa o reverenza.
Si tratta di categorie accomunate non tanto dalla natura intrinseca del bene, quanto dalla funzione che esso svolge o dalla situazione in cui si trova, elementi che giustificano un rafforzamento della tutela penale.
Su questo assetto è intervenuta la riforma del 2024, che ha inciso non sulla struttura della fattispecie incriminatrice, ma sul diverso piano della procedibilità. Il nuovo sesto comma dell’art. 635 c.p. stabilisce infatti che il delitto è punibile a querela della persona offesa “nei casi previsti dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede”.
La formulazione della norma, tutt’altro che lineare, ha posto immediatamente un problema interpretativo: se la procedibilità a querela dovesse estendersi a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 625, n. 7, oppure se dovesse ritenersi limitata alla sola sottocategoria delle cose esposte alla pubblica fede.
È proprio su questo snodo che interviene la sentenza in commento, offrendo una soluzione netta. La Corte di cassazione afferma che la procedibilità a querela riguarda esclusivamente i fatti aventi ad oggetto cose esposte alla pubblica fede, mentre tutte le altre ipotesi restano procedibili d’ufficio. La scelta interpretativa si fonda innanzitutto sul dato letterale: il legislatore ha utilizzato l’espressione “limitatamente”, che non lascia spazio a estensioni analogiche o interpretazioni ampliative.
Ma la Corte valorizza anche un argomento sistematico. Le diverse categorie di beni previste dall’art. 625, n. 7 c.p. non sono omogenee sotto il profilo dell’interesse tutelato. Le cose esposte alla pubblica fede sono beni che, per necessità o consuetudine, vengono lasciati senza una vigilanza diretta e affidati al rispetto della collettività. In questi casi, l’offesa si atteggia prevalentemente come lesione di un interesse individuale, sia pure in un contesto di particolare vulnerabilità del bene.
Diversa è invece la situazione delle altre categorie, come i beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, oppure quelli presenti in uffici pubblici o sottoposti a vincoli giudiziari. Qui il danneggiamento non incide soltanto sulla sfera patrimoniale del singolo, ma compromette direttamente interessi pubblici, quali il buon andamento della pubblica amministrazione, l’efficacia dell’azione giudiziaria o la funzionalità dei servizi destinati alla collettività.
È proprio questa differenza di fondo che giustifica, secondo la Cassazione, il mantenimento della procedibilità d’ufficio per tali ipotesi. La riforma del 2024, lungi dall’introdurre una generalizzata privatizzazione della risposta penale, ha operato una selezione mirata, limitando la querela ai soli casi in cui l’offesa resta prevalentemente individuale.
La decisione assume rilievo anche sul piano applicativo. Essa impone all’interprete, ed in particolare al pubblico ministero e al giudice, una verifica puntuale della natura del bene oggetto del danneggiamento. Non sarà sufficiente accertare la sussistenza dell’aggravante, ma occorrerà stabilire se il bene rientri nella specifica sottocategoria delle cose esposte alla pubblica fede. Da tale qualificazione dipende infatti la procedibilità del reato e, quindi, la stessa possibilità di esercitare l’azione penale.
Le conseguenze sono particolarmente rilevanti nei procedimenti in corso. Trattandosi di una disciplina più favorevole per l’imputato, la nuova regola sulla procedibilità è suscettibile di applicazione retroattiva, con il rischio di determinare pronunce di improcedibilità in assenza di querela nei casi in cui il fatto riguardi beni esposti alla pubblica fede.
In conclusione, la sentenza n. 10448 del 2026 si distingue per la chiarezza con cui ricostruisce il nuovo equilibrio normativo. La Corte riafferma un principio di fondo del sistema penale: la procedibilità a querela rappresenta uno strumento di selezione dei casi meritevoli di intervento penale, ma può operare solo quando l’offesa non travalica la dimensione individuale. Quando, invece, il bene danneggiato è espressione di un interesse pubblico, la risposta punitiva resta affidata all’iniziativa dello Stato.
La pronuncia, pertanto, non solo risolve un dubbio interpretativo, ma contribuisce a delineare un modello coerente di tutela, nel quale la distinzione tra interessi individuali e interessi pubblici continua a rappresentare il criterio guida per la modulazione della procedibilità.



