Ci siamo occupati dalle colonne di questo sito delle implicazioni derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada riferite al superamento dei limiti di velocità.
Uno degli aspetti più aspramente contestati è sicuramente il rispetto della riservatezza collegato alla risultanza fotografica dell’infrazione.
Il caso di scuola, da cui si è partiti, è quello della moglie tradita che scopre di essere tale dopo la notifica di un verbale di illecito amministrativo con la relativa fotografia che ritraeva accanto al marito una figura femminile con i capelli biondi, laddove la moglie li aveva di colore nero corvino. Ecco, tale insignificante episodio, trascurabile e tutto sommato marginale, rispetto al fine che la norma si proponeva di tutelare, ha dato la stura a tutta una serie di richieste, eccezioni e richiami della magistratura e dell’autorità amministrativa indipendente su tale questione.
Il Garante della privacy ha emanato alcune raccomandazioni tra cui:
“gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale”
- “le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo;
- “le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto”
- “la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell’accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo”
A tutto ciò si aggiunga che il regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che il verbale, “l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione” “specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata”.
Lo scenario più sopra delineato appare rispettoso dei più alti principi giuridici del rispetto della persona, ma stride, al riguardo la possibilità che uno Stato possa chiedere, in applicazione di rogatoria internazionale ex art. 726 ter c.p.p., che un organo di Polizia Stradale, identifichi il conducente del veicolo che ha superato il limite di velocità in quello Stato, acquisisca copia della patente di guida e lo escuta a s.i. in merito alle contestazioni.
Giova ricordare che, ai sensi dell’Accordo tra l’Italia e lo Stato richiedente, la rogatoria di applica anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di una autorità amministrativa.
Ecco, questo è quello che potrebbe succedere e, in realtà, è già successo. La Polizia cantonale svizzera invia alla Procura della Repubblica di Roma una richiesta di rogatoria internazionale sulla scorta dell’Accordo e, su autorizzazione del P.M., il Comando di Polizia Municipale dovrà identificare il soggetto (ben effigiato nella risultanza fotografica) ed escuterlo a s.i.
Cui prodest ….