I servizi di sicurezza e viabilità con oneri a carico dei privati, secondo l’ipotesi di CCNL

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La pre-intesa, sul contratto Collettivo Nazionale del Comparto Autonomie Locali, sta suscitando già dubbi e preoccupazioni sulla stampa specializzata e sul web.

In questo contesto voglio segnalare che c’è anche uno specifico articolo dedicato a alla regolazione delle attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017.

Trattasi dell’Art. 56-ter, rubricato alla voce: ” Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato”.

L’articolo si compone di 5 commi, tutti meritevoli di attenta lettura.

  1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
  2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.
  3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
  4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
  5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.

qui di seguito, il testo della bozza d intesa.

Ipotesi CCNL Comparto funzioni locali del 21 febbraio 2018

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