Con l’ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c., con specifico riferimento ai danni derivanti dal manto stradale. La decisione conferma l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica tale responsabilità come oggettiva, sganciata da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode. L’unico onere a carico del danneggiato è la prova del nesso causale tra la cosa custodita – in questo caso, la strada – e l’evento dannoso. Non è dunque richiesta la dimostrazione della natura insidiosa o non visibile del pericolo, né tantomeno l’inevitabilità dello stesso, elementi che in passato erano spesso ritenuti centrali nei giudizi di responsabilità per danni da insidia stradale.
L’ordinanza chiarisce che è invece il custode – normalmente la pubblica amministrazione o l’ente gestore – a dover dimostrare l’intervento di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico. Tale fortuito può consistere tanto nella condotta del danneggiato quanto in quella di un terzo. Nel primo caso, è sufficiente provare la colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., senza dover dimostrare che tale condotta sia stata autonoma, eccezionale o imprevedibile. Diverso è il discorso per il fatto del terzo: in questo caso, il custode deve provare che si è trattato di un evento oggettivamente imprevedibile e non prevenibile, un onere ben più gravoso che limita fortemente l’applicabilità dell’esimente.
Particolarmente significativa è la valorizzazione del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato, principio che la Corte riconduce all’art. 2 della Costituzione, in un’ottica solidaristica. La responsabilità del custode può essere esclusa quando il comportamento del danneggiato risulti di per sé idoneo a causare il danno secondo un criterio di regolarità causale. Quanto più il pericolo era facilmente percepibile e superabile con l’adozione di normali cautele, tanto maggiore sarà l’efficacia causale della condotta imprudente, fino a poter giustificare l’interruzione totale del nesso causale con la cosa custodita. In altri termini, la condotta del danneggiato può assorbire interamente la sequenza causale dell’evento, escludendo ogni responsabilità del custode.
La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai matura, che da un lato tutela il danneggiato riducendone l’onere probatorio, ma dall’altro richiede comportamenti attenti e diligenti nella fruizione dei beni di uso pubblico. Il messaggio per gli enti pubblici è chiaro: la manutenzione delle strade è un obbligo giuridico e sociale, il cui inadempimento espone a responsabilità piena, salvo prova contraria rigorosa. Per gli utenti, invece, permane il dovere di attenzione, la cui violazione può compromettere il diritto al risarcimento. L’ordinanza rappresenta quindi un importante richiamo all’equilibrio tra tutela del danneggiato e responsabilità individuale, fondato su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2051 c.c.



