Il valore probatorio disomogeneo dei contenuti del verbale di accertamento della violazione punita con sanzione amministrativa.
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere diversi livelli di attendibilità probatoria. È orientamento consolidato della Corte (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007, Rv. 596066 – 01), che “nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
- a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
- b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/03/2025, n. 7140).
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