Ai sensi dell’art- 50 D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti che procedono all’affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture, devono assicurare, anche senza consultazione di più operatori economici, che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2153/2025, ha chiarito che nell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante non può limitarsi alla semplice nomina dell’operatore economico, ma deve anche verificare e attestare che l’operatore possieda le esperienze pregresse necessarie per l’esecuzione del contratto. Questa verifica, anche se non espressa nel testo dell’atto di affidamento, è implicita e costituisce un presupposto fondamentale per la validità dell’atto stesso.
La sentenza evidenzia che la mancata verifica di tali requisiti, anche se non espressamente menzionata nella determina di affidamento, può configurare un reato di falso ideologico, poiché l’atto di affidamento, anche implicito, attesta la sussistenza dei requisiti del contraente. In sostanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’affidamento diretto non è una mera formalità, ma implica un’attestazione di responsabilità da parte della stazione appaltante sulla capacità e la idoneità del contraente.
In particolare, la sentenza sottolinea che l’atto di affidamento diretto, anche in assenza di una menzione espressa, implica un’attestazione implicita sulla sussistenza dei requisiti del contraente, e la mancata verifica di tali requisiti può configurare un reato di falso ideologico (ex art. 479 c.p. ‘Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici’) in quanto la determina vale, anche implicitamente, a certificare il possesso dei requisiti dell’impresa prescelta.


