Una volta ogni tanto, abbandoniamo la nostra tendenza a recensire solo le affermazioni rese dalle magistrature superiori, per dedicarci a qualche Giudice di pace;
Giudice che, peraltro, tratta la quasi totalità delle opposizioni alle sanzioni amministrative.
Il Giudice di pace Afragola, con Ordinanza del 04/03/2014, ha mantenuto in auge (sulla scia di un atteggiamento che potremmo definire in via di consolidamento) la tendenza a mantenere la propria competenza in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, secondo il rito speciale previsto per le sanzioni amministrative. questo, conformemente alla giurisprudenza del 1994, che riteneva esportabile tale rito speciale quando fosse mancata la notifica dell’atto da cui nasceva l’esecuzione.
Queste le parole del nostro: “L’opposizione ex artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 150 del 2011 è esperibile ogni qualvolta la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto riguardo agli atti sanzionatori e allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. Ne consegue che qualora l’opponente assuma di non essere proprietario del veicolo e, dunque, di non essere destinatario della contravvenzione, deve farsi applicazione della procedura prevista dalla richiamata normativa”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo