Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 07-05-2013, n. 10537 sanzioni amministrative in materia di autocontrollo alimentare, competenza del giudice ordinario e lentezza della Giustizia.

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Questo caso attira la nostra attenzione per il nome della pescheria ricorrente alle cure della suprema corte: “purtualluccio” (per i lettori non napoletani, piccolo arancio), ancor più che per il principio giuridico espresso che, potremmo dire, consolidato.

Il titolare della “pescheria purtualluccio”, propose ricorso avverso sanzione amministrativa recante ingiunzione di pagamento di Euro seimila, irrogatagli dal Comune di Torre Annunziata per mancata attivazione delle procedure di autocontrollo alimentare stabilite dal D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, comma 6.

Tuttavia, l’adito Giudice di Pace di Torre Annunziata (che certo peccò di scarsa conoscenza della materia), con sentenza 28/2009, declinò la giurisdizione in favore del Giudice tributario. Ovviamente la Commissione tributaria innanzi a cui venne riassunto il processo non potè fare altro che sollevare la questione di “conflitto negativo di competenza”, posto che –correttamente- riteneva che la giurisdizione dovesse appartenere al Giudice Ordinario, vertendosi in materia di sanzioni amministrative.

La Corte, come era lecito attendersi ha così deciso:

 

“nella specie nell’ambito del giudizio di opposizione si verte, come si legge nella sentenza del giudice di pace, in materia di sanzione amministrativa relativa alla mancata attivazione delle procedure di autocontrollo alimentare stabilite dal D.Lgs. n. 193 del 2007, che all’art. 6, comma 6 reca: “L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 6.000”; che la sanzione pertanto non ha natura tributaria, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace; – che la causa va rimessa al giudice ordinario, da individuare nel tribunale di Torre Annunziata, giacchè la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. e) (ora trasfuso nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4, lett. d) attribuisce al Tribunale la competenza a conoscere delle opposizioni relative a sanzioni applicate per “una violazione concernente disposizioni in materia” di igiene degli alimenti e delle bevande”.

 A questo punto, il nostro “purtualluccio” dovrà “rotolare” innanzi al tribunale di Torre Annunziata (cui, fin dall’inizio, andava assegnata la causa), per ottenere giustizia. Tutto ciò, con un processo che, nel merito è tutto da celebrarsi, a più di sette anni dal giorno in cui fu contestata la violazione.

Ne restano frustrati: l’amministrazione destinataria dei proventi; la persona colpita dalla sanzione, se ingiusta; la Giustizia. 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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