Motociclo usato per commettere un reato; confisca e giudice competente.

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Il comma 2 sexies dell’art. 213 del codice della strada recita: “È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”.

Ovviamente si tratta di una sanzione accessoria che implica l’adozione di un provvedimento di confisca che viene adottato dal Prefetto, in occasione della consumazione di una ipotesi di reato. Una vicenda atipica, in quanto non  ricadente nelle ipotesi considerate dall’art. 224 ter del codice della strada e nemmeno conseguente (come pretenderebbe l’asse logico dell’art. 213 in cui è prevista) ad illecito amministrativo. Una sorta, quindi, di sanzione amministrativa accessoria all’occasionale connessione con un reato. La parola connessione dovrebbe portarci nel solco dell’art. 221 del codice penale, tuttavia anche questo richiamo appare improprio posto che la norma recita: “Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato…” e che, nel caso di specie si cerca di sapere, a prescindere dalla esistenza o meno del reato, davanti a quale giudice si debba ricorrere ove si incorra nella previsione del comma 2 sexies dll.art. 213 del codice.

Una soluzione al caso, sebbene parziale e di merito, ci perviene dal Giudice di pace di Ivrea che -con la sua sentenza del 4 maggio 2015- ha ritenuto di avere giurisdizione sul caso ed ha affermato che il: “provvedimento risulta irrogato ai sensi dell’art. 213 co.2 sexies C.d.S., per cui “È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”. Trattasi difatti di un sequestro finalizzato alla confisca emesso sulla base delle ipotesi di reato di cui agli articoli 100 co. 4 C.d.S. e degli articoli 482, 489 e 490 c.p. per aver fabbricato ovvero utilizzato una targa falsa”.

In pratica, la difesa erariale aveva eccepito, preliminarmente, l’incompetenza del giudice adito a decidere, per quanto disposto dall’art. 221 del codice della strada. Di contro, il giudice ha ritenuto di dover statuire sulla legittimità della confisca, sebbene il suo giudizio è -nella sostanza- influenzato dall’esito del processo penale che atterrà ai reati di cui si è trattato in sentenza.

Pino Napolitano

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