Notifica dei verbali mediante PEC: fino a nuova legge non se ne parla, salvo che per il Tribunale di Monza.

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La notificazione delle sanzioni amministrative mediante PEC non è ancora ammessa, pacificamente nel nostro ordinamento. In merito a questa affermazione non mi dilungo, riportandomi ai commenti di diversi studiosi che hanno evidenziato come –in mancanza di una espressa norma che ammetta tale forma di notifica anche per gli atti giudiziari- sia rischioso e potenzialmente foriera di danno avventurarsi su una strada incerta, specie in un epoca in cui la soccombenza giudiziaria è penalizzata con il ricarico delle spese di giudizio. In altri termini, se è accettabile una soccombenza giudiziaria in relazione alla “questione di merito”, è azzardato rischiare, in caso di opposizione giudiziaria, perdere solo perché si è voluto scommettere su un metodo nuovo di notifica.

Orbene, nel ricercare la soluzione di un tema giuridica pur di interesse (il rapporto di specialità tra le diverse fattispecie dei diversi commi dell’art. 6 del D.lgs 193/2007) mi sono imbattuto nella sentenza (invero anomala per come scritta e per i suoi contenuti) del Tribunale di Monza ,Sez. I, del 06-10-2015. In questa sentenza emerge –tra le altre cose- che il trasgressore si duole innanzi al giudice di non aver potuto accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa in quanto il verbale gli era stato contestato mediante PEC (“il primo verbale -quello con l’indicazione del quantum dovuto- gli era stato notificato per mezzo di PEC”). Il Giudice, in proposito soggiunge, con riguardo alla casella elettronica di posta certificata che trattasi di: “strumento di cui l’opponente è per legge tenuto ad avvalersi”. Il giudice, quindi, premettendo che “non occorre spendere molte parole per dimostrare l’infondatezza di entrambe le su esposte considerazioni”, liquida la doglianza limitandosi a comporre la lite sul piano latamente equitativo. Piuttosto che analizzare, in termini giuridici quale sia la forma corretta di notifica dell’atto giudiziario, ridetermina l’importo della sanzione irrogata dall’ASL nella misura di cui al PMR, dando perfino riguardo alla dichiarazione del “Dott..L., funzionario della ASL, intervenuto in udienza che ha dichiarato che l’ente è disponibile a ridurre la sanzione amministrative irrogata ritornando all’importo di Euro 2.000,00”.

Insomma, da un Magistrato (come da un GOT) è giusto pretendere di più, posto che agli OSA come a tutti gli organismi di vigilanza viene richiesto rigore e precisione nell’esercizio dell’attività professionale. Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative è “giudizio” di diritto e non di equità e la giustificazione giuridica della decisione è cosa che va pretesa.

Nel merito, a parere di chi scrive, la sanzione era meritata; pare che alcuni panetti di burro fossero conservati fuori dal frigorifero nel mentre il personale del NAS effettuava un sopralluogo ispettivo presso l’esercente sanzionato. Trattasi di mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte … quindi la sanzione applicabile varia da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6.000.

Tuttavia, il merito della sentenza in esame ci interessa poco. Ci sarebbe piaciuto capire perché, per il Giudice redigente, la notifica del verbale mediante PEC è valida.

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1 commento

  1. Premesso che si condivide il parere dell’estensore dell’articolo che la notificazione delle sanzioni amministrative mediante PEC non è ancora regolamentata in modo chiaro nel nostro ordinamento, ma ciò non significa necessariamente che tale modo di procedere sia illegittimo. Mi permetto di contribuire alla discussione cercando di interpretare le norme in una logica sistemica di notifica degli atti da parte della pubblica amministrazione e di innovazione tecnologica nonché di semplificazione amministrativa, a seguito di tutte le innovazioni normative susseguitesi nel tempo (Codice dell’Amministrazione Digitale e regole tecniche correlate, disciplina della PEC, dpr 445/2000, aggiornamenti del c.p.c., processo civile telematico, leggi di semplificazione amministrativa, etc.), nonché alla luce della nuova impronta di modernizzazione che tutti i recenti Governi hanno cercato di delineare per il futuro della Pubblica Amministrazione, sembra sia possibile, oggi, procedere alla notifica anche a mezzo PEC delle sanzioni amministrative elevate dai funzionari in questo caso dell’ASL.
    L’art. 14, comma 4 della L.689/81, con esclusivo riferimento ai verbali, statuisce che “per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’ articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.”. Dal combinato disposto dell’art. 14 4° comma e 18 5° comma della L.689/81 la notificazione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, anche a mezzo posta con le modalità di notifica degli atti giudiziari . Inoltre le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge .
    Andando avanti nella disamina della normativa vediamo che l’art. 149-bis c.p.c. “notificazione a mezzo posta elettronica” al 1° comma recita che “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”. A tale disposizione va aggiunto che ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 82/2005 la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. ”.
    Dall’analisi delle normativa si evince che nulla osta alla notifica di una contestazione dell’illecito amministrativo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del destinatario se questo è pubblicato in un pubblico elenco come l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) o comunque dichiarato dallo stesso trasgressore/obbligato in solido alla Pubblica Amministrazione.
    Pertanto:
    a) ai sensi dell’art. 3, L. 689/1981 l’invio della contestazione tramite PEC al trasgressore può avvenire solamente nel caso che questi abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata dove vuole ricevere le notifiche ovvero che lo stesso risulti pubblicato in pubblici elenchi . In caso contrario, la contestazione al trasgressore dovrà avvenire a mezzo del servizio postale;
    b) la contestazione all’obbligato in solido, trattandosi generalmente di un’impresa, la notifica può avvenire via PEC .
    Ove il trasgressore fosse una persona fisica può dichiarare in sede di accertamento voler ricevere tutte le comunicazioni relative al seguente procedimento de quo all’indirizzo PEC della società o ad altro indirizzo PEC ”. Chiaramente la dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto.
    Ad oggi, nel concreto, si può constatare che in materia di notifica degli atti (sempre di più le PA e i privati utilizzano la PEC per la notifica degli stessi . I vantaggi già richiamati e la naturale propensione al progresso di ogni società, della quale la PA, lo si riconosca o meno, costituisce matrice portante, deporranno a favore,nel medio periodo, dell’adozione massiva di questa nuova modalità notificatoria. Si ritiene che sia giunto il momento, con le precauzioni del caso indicate precedentemente, di implementare sempre di più tale metodologia di notifica.
    Tanto premesso si ritiene opportuno tuttavia, un intervento del legislatore che semplifichi e chiarisca ulteriormente le notifiche via Pec da parte della PA.

    Dott. Antonino Zagari (Dirigente Amministrativo)

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