OBBLIGO PER GLI AVVOCATI DI ESIBIRE IL DURC

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Il Consiglio Nazionale Forense con pareri n. 69/2015 e del 22/10/2021 ha sempre ritenuto che l’avvocato al quale debbano venire liquidati compensi da parte di enti pubblici non debba esibire il documento unico di regolarità contributiva.

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2776 del 2/4/2025 ha invece ritenuto che l’esibizione fosse necessaria perché il D.Lgs. n. 36/2023 qualifica i servizi legali come appalti pubblici.

Con parere n. 42 del 25/07/2025 il Consiglio Nazionale Forense, pur continuando a ritenere che non sussistono ragioni valide per discostarsi dal proprio orientamento, ha preso atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa e ha segnalato agli Ordini ed agli iscritti che la Cassa forense da tempo rilascia la documentazione analoga al DURC che viene accettata dalle stazioni appaltati.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 luglio 2025
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