L’ANAC, con atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 22 dicembre 2025 ha chiarito che è possibile per un ente locale disporre autonomamente l’affidamento diretto di un impianto sportivo ai sensi dell’art. 5 del Codice, senza essere qualificati.
La qualificazione come stazione appaltante è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata. Viceversa essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto.
L’Autorità ha precisato che: sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare; all’ente locale deve pervenire una sola proposta in tale senso; la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali; la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile; il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’art. 14 del Codice.
Il sistema di qualificazione delineato dal Codice, a seguito delle modifiche apportate dal “decreto correttivo” (d.lgs. n. 209/2024), con riferimento agli appalti richiede la qualificazione per effettuare le “gare” di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell’articolo 62 (soglie di autonomia).
Il richiamo alle “gare”, in luogo del più ampio termine “procedure” utilizzato originariamente dal Codice, rafforza l’interpretazione già seguita dall’Autorità secondo cui la qualificazione è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti. Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una gara.
ANAC 22 dicembre 2025 – fasc.2158.2024


