Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 30 settembre 2025, ha approvato la legge di modifica al Testo Unico sul Commercio (L.R. 7/2020).
La legge non è ancora efficace, in quanto si attende la pubblicazione sul BURC. Le nuove regole entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Le modifiche introducono importanti novità per il commercio su aree pubbliche — mercati, fiere, spunte e attività ambulanti — con l’obiettivo di rendere il settore più ordinato, trasparente e inclusivo.
Nuove definizioni (articolo 51)
L’articolo che definisce le diverse tipologie di commercio su aree pubbliche è stato aggiornato e ampliato.
- Mercato in area privata: potrà svolgersi sia in spazi coperti che scoperti.
- Mercato ordinario: si tiene periodicamente, fino a un massimo di quattro giorni a settimana, per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, compresa la somministrazione di cibi e bevande.
- Mercato a bassa frequenza: 1-2 giorni a settimana.
- Mercato ad alta frequenza: 3-4 giorni a settimana.
- Mercato straordinario: potrà durare al massimo 45 giorni.
- Spunta: procedura con cui vengono assegnati temporaneamente i posteggi rimasti liberi per assenza del titolare.
- Non può partecipare chi ha ceduto la propria concessione negli ultimi 5 anni.
- Spuntista: operatore iscritto alla graduatoria della spunta, che può occupare un posteggio libero per la giornata.
- Hobbisti: possono vendere oggetti frutto del proprio ingegno, estro e talento senza obbligo di SCIA o partita IVA.
Documenti e DURC (articolo 53)
Sono state chiarite le modalità per ottenere e mantenere la regolarità amministrativa.
- L’obbligo di presentare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) viene rinviato al 1° gennaio 2028.
- L’attestazione annuale sarà rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore.
- Se l’operatore risiede fuori regione, potrà richiederla al Comune in cui svolge l’attività.
- In caso di subingresso (cessione di attività), dovranno essere presentati i DURC del cedente e del cessionario.
Commercio su posteggi (articolo 54)
- Gli operatori dei mercati ordinari potranno richiedere un numero di autorizzazioni pari ai giorni di mercato.
- Nei mercati che si svolgono quotidianamente, i Comuni dovranno — entro il 31 dicembre 2027 — rilasciare un unico titolo di concessione per i posteggi detenuti dallo stesso operatore.
- Le concessioni avranno durata di 10 anni.
- I rinnovi saranno regolati da leggi statali.
- Per favorire la concorrenza:
- nei mercati con meno di 100 posteggi, ogni operatore potrà avere al massimo 2 posteggi;
- nei mercati con oltre 100 posteggi, massimo 3 posteggi.
Assegnazione dei posteggi (articolo 55)
Le procedure di assegnazione diventano più trasparenti e meritocratiche.
- Prima di comunicare i posteggi liberi alla Regione, i Comuni dovranno pubblicare un bando di miglioria riservato agli operatori già presenti nel mercato.
- Nelle selezioni, sarà prevista una premialità del 25% nel punteggio per gli operatori con maggiore continuità o che abbiano partecipato alle spunte giornaliere.
- I posteggi non comunicati alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno non potranno essere assegnati finché non verranno regolarizzati.
- I Comuni dovranno pubblicare il bando per l’assegnazione dei posteggi liberi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale.
- Le concessioni scadute il 31 dicembre 2020 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2032.
Quote riservate e subingressi
- Il 10% dei posteggi dovrà essere riservato a operatori con disabilità (art. 56).
- In caso di subingresso, il nuovo titolare avrà 180 giorni per regolarizzare la posizione (prima erano 90).
Nuovi mercati e fiere (articolo 63)
Per promuovere eventi e manifestazioni in modo coordinato:
- Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Comuni pubblicheranno un avviso pubblico per raccogliere proposte di progetti per l’anno successivo da parte di:
- associazioni,
- comitati,
- enti no profit e del terzo settore.
- Sarà data priorità a manifestazioni storiche o già consolidate sul territorio.
Trasferimento dei mercati (articolo 66)
In caso di trasferimento o riorganizzazione del mercato:
- I posteggi verranno riassegnati seguendo criteri di anzianità professionale, superficie e posizione.
- È previsto il raddoppio del punteggio di anzianità per chi aveva postazioni ad angolo.
- Sarà favorito l’accorpamento di posteggi intestati alla stessa ditta, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
- I posteggi del settore usato dovranno essere posizionati lontano da quelli alimentari per motivi igienico-sanitari.
- Il trasferimento temporaneo di un mercato potrà avvenire solo con ordinanza di urgenza per lavori di somma urgenza.
Requisiti dei nuovi mercati (articolo 67)
Ogni nuovo mercato dovrà garantire:
- una corsia di passaggio di almeno 3 metri sul fronte espositivo;
- un servizio igienico per il pubblico e uno per disabili ogni 1.000 metri quadrati di superficie o per ogni frazione superiore ai 500 mq.
Mercati domenicali e festivi (articolo 667)
Le nuove regole permettono lo svolgimento di qualsiasi tipologia di mercato anche la domenica e nei giorni festivi, offrendo maggiore libertà organizzativa ai Comuni e agli operatori.
Hobbisti (articolo 69)
Gli hobbisti potranno partecipare fino a 24 eventi all’anno (in precedenza erano 12).
Canoni e tariffe
I canoni di mercato e fiere non potranno superare il 25% in più rispetto ai canoni giornalieri stabiliti dall’articolo 1, comma 842, della Legge 160/2019.
Sanzioni (articolo 147 – testo integrale aggiornato)
Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in mancanza della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale dall’entrata in vigore di cui all’articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 e l’immediata sospensione dell’attività.
Sono inoltre punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00, ovvero del pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di € 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste:
- a) il mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti ai sensi dell’art. 53, comma 4;
- b) la mancata esibizione della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale, in caso di controllo;
- c) la mancata esibizione del titolo abilitativo agli organi di vigilanza ai sensi dell’art. 61, comma 4;
- d) l’esercizio del commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune
per le altre modifiche vedi In allegato il testo Integrato con le modfiche del Consiglio regionale del 30 settembre 2025
in rosso le parti soppresse, in verde le modifiche introdotte
clicca qui per la legge regionale aggiornata con le modifiche del 30 settembre 2025



