Connessione obiettiva tra illecito amministrativo e reato.

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Connessione obiettiva tra illecito amministrativo e reato.

In caso di accertamento e contestazione della violazione punita con sanzione amministrativa, correlata ad un successivo reato stradale, non è possibile promuovere il giudizio di opposizione innanzi al giudice di pace, in ragione dell’esistenza della connessione obiettiva, disciplinata, nel codice della strada, dall’art. 221.

Quindi, esemplificando, l’accertamento della violazione amministrativa di cui all’art. 141 C.d.S. è idoneo a costituire l’antecedente logico-necessario per l’esistenza del reato, potendo essere dipesa la morte o la lesione dalla non moderata velocità adottata dal 2conducente con il suo veicolo all’atto dello scontro; ragion per cui la verifica della sussistenza dell’illecito amministrativo assume un carattere di necessaria pregiudizialità (per l’appunto, sul piano logico-giuridico) in relazione all’oggetto delle indagini penali e della conseguente decisione del giudice penale competente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/02/2023, n. 5846; Cass. n. 22362/2006, Cass. n. 18276/2017 e Cass. n. 30319/2017).

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