APPALTI PUBBLICI – AUTOTUTELA NON OBBLIGATORIA.

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Il TAR Campania, Sez. VIII, con sentenza n. 2206 del 1 aprile 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un operatore economico con cui aveva chiesto la revoca dell’aggiudicazione di una gara invocando l’esercizio del potere di autotutela.

Il TAR Campania ribadisce il principio consolidato, secondo cui il potere di autotutela, sia esso espresso nell’annullamento d’ufficio o nella revoca, ha natura eminentemente discrezionale.

Richiama le disposizioni contenute negli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che non contemplano espressi previsioni di autotutela doverosa

Né il potere di autotutela è coercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia (così C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564).

La giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 183).

Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con “tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall’amministrazione”.

L’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.

Questo principio è espresso, in particolare, all’art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici che disciplina le ipotesi in cui si verificano sopravvenienze nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto e che scolpisce come facoltativo il potere dell’amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

Il Collegio nel caso di specie ha ritenuto che non vengano in rilievo speciali esigenze di equità e giustizia, tali da determinare in capo al Comune il dovere di procedere ad annullare in autotutela l’aggiudicazione ovvero di risolvere il contratto stipulato con la controinteressata.

tar campania sez VIII sentenza 2206 del 2026

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