Un cittadino straniero, residente in Italia da molti anni presenta ricorso al Tar avverso il provvedimento di revisione della patente, conseguita nel 2015, mediante sottoposizione a un nuovo esame.
Il provvedimento di revisione derivava da una segnalazione della Polizia Municipale, nella quale si affermava che in occasione di un controllo dell’autoveicolo guidato dall’interessato, erano sorti dei dubbi agli operatori circa la capacità di comprendere l’italiano.
Ora, il non comprendere o parlare correttamente la lingua italiana è un valido motivo per richiedere la revisione della patente di un conducente?
La risposta arriva dal Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 894, del 27 ottobre 2016.
La norma di riferimento per gli organi di polizia stradale è l’articolo 128, codice della strada.
In particolare, la norma stabilisce la possibilità, per gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonche’ il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, di disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.
Il comma 1-ter, precisa che è sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice della strada da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il successivo comma 1-quater prevede che è sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del codice della strada da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Può essere, inoltre, disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Nello specifico, il ricorso denuncia la falsa applicazione dell’articolo 128, codice della strada, poiché, pur avendo il provvedimento una funzione cautelare e non sanzionatoria, deve essere fondata su elementi obiettivi che in questo caso mancherebbero, sia perché il provvedimento si fonda su un’impressione ricevuta da un agente di polizia, sia perché per la patente non è necessaria la conoscenza della lingua italiana.
Il Tar accoglie la tesi del ricorrente: infatti, nonostante la revisione della patente non abbia una funzione sanzionatoria, usualmente essa viene disposta dopo che vi è stato un incidente cagionato da colui cui si chiede di sottoporsi nuovamente ad esame. La giurisprudenza ha più volte affermato che una sola infrazione alle norme del codice della strada, se non di particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente di guida.
La sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati.
Nel caso di specie non si è verificato alcun incidente, ma il provvedimento si fonda sulla relazione di un agente che in occasione di un controllo avrebbe avuto dei dubbi circa la conoscenza della lingua italiana: tale requisito non è condizione per conseguire la patente di guida, ma appare singolare che un individuo di nazionalità straniera che vive ormai stabilmente con il proprio nucleo familiare in Italia non conosca la nostra lingua.
La singolarità della segnalazione avrebbe dovuto indurre la Motorizzazione a fare qualche accertamento prima di procedere: il provvedimento di revisione, nel caso di specie, è quindi illegittimo.
Nel caso in cui l’organo di polizia stradale voglia fare apposita segnalazione agli Uffici della Motorizzazione, per richiedere la revisione della patente di un conducente di veicolo sottoposto a controllo, dovrà, quindi, tenersi in considerazione quanto fissato dal Tar, per non dar seguito a provvedimenti infondati.