Il disposto di cui all’art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nella parte in cui prevede che la contravvenzione è configurabile ove il fatto non costituisca più grave reato, non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, in quanto tra le due norme non si configura un concorso apparente, il quale ha luogo quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e, cioè, quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e un quid pluris.
Nell’ipotesi considerata dalla sentenza della Corte di appello di Trento il 23/05/2016 , il collegio ha dunque ritenuto che non sussiste un rapporto tra genere e specie (tra le due norme), essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi.
Questo stato di cose, si presume (salvo essere smentiti dalla giurisprudenza a venire), dovrebbe restare confermato anche dopo la Legge 41/2016.
Vediamo, comunque sia, i fatti.
Una persona veniva rinviata a giudizio (fatto avvenuto in Trento il 19/07/1915) con le seguenti imputazioni:
- a) delitto dell’art. 589 co. 3 e 4 c.p. (omicidio stradale, nella configurazione “ante riforma 2016) perché, per imprudenza, negligenza ed imperizia e per violazione della regola cautelare specifica dell’art. 143 del codice della strada, si poneva alla guida (…) in stato di ebbrezza alcolica, imboccando contromano in salita la SS…..,strada divisa in due carreggiate separate, con due corsie per ogni senso di marcia (per l’effetto, impattava frontalmente contro un motociclo che procedeva in discesa nel senso regolare di marcia sulla corsia di sinistra cagionando la morte del conducente e del passeggero).
- b) Contravvenzione dell’art. 186 co. 2 lettera c) e 2 bis C.d.S. perché guidava in stato di ebbrezza alcoolica (tasso alcoolemico 2,76 g/l), cagionando l’incidente stradale descritto al capo che precede.
Con sentenza n. 1062/2015 di data 18 dicembre 2015 il Tribunale di Trento, concesse le attenuanti generiche e quella del danno risarcito, riconosciuta la diminuzione per il rito, condannava la persona imputata alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all’art. 589, co. 3 e 4 c.p. e alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda per la contravvenzione. Veniva disposta altresì la revoca della patente di guida.
Insorge in appello la persona condannata in primo grado, facendo valere taluni motivi su cui non ci dilunga in questa breve sintesi.
Interessante 8tra i motivi) è quello teso a finalizzare l’assorbimento del reato di cui all’articolo 186 CdS nel più grave reato del codice penale
“Quanto al secondo motivo d’appello, la Corte condivide l’orientamento della Suprema Corte sul punto, posto che sebbene l’art. 186 C.d.S. preveda che la contravvenzione è configurabile “ove il fatto non costituisca più grave reato”, tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, in quanto tra le due norme non si configura un concorso apparente di norme che si realizza quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e cioè quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e un “quid pluris”. Nel caso di specie “non sussiste un rapporto tra genere e specie tra l’art. 186 C.d. S e l’art. 589 c.p., essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi: l’incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto” (Cass. 3559/2010). Neppure ricorre l’ipotesi del reato complesso in quanto l’art. 84 c.p. (cfr. Corte Cost. sent. 124/1974) pretende che di un reato facciano parte, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi “reati”. L’art. 589, co. 2 c.p., richiama invece in modo generico le norme sulla circolazione stradale, così evidenziando che il legislatore non ha inteso costruire una ipotesi aggravata, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con riferimento a specifiche violazioni contravvenzionali”.