La decriminalizzazione alla prova del giudizio.

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Com’è ben noto, con il D.Lgs n°7/2016 si è dato luogo ad un’operazione giuridica, parallela alla depenalizzazione, nota come “decriminalizzazione”.

Molti sono i dubbi che si affollano in ordine all’applicazione delle nuove sanzioni civili emergenti dall’abrogazione di taluni reati.

Tra questi dubbi se ne affollano anche alcuni inerenti il regime intertemporale.

Le Sezioni Unite Penali, cercando di fare buon governo della materia, con la sentenza (molto lunga ed articolata che si allega a beneficio dei più desiderosi di approfondimento) 46688 del 7 novembre 2016 hanno sancito che: “In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.”

Buona lettura dell’allegato.

cass_46688_2016

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