La Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia, con deliberazione n. 220 del 15/7/2014 ha ritenuto che la mera redazione di un progetto preliminare senza che si sia ottenuto il finanziamento per appaltare l’opera pubblica e in carenza di qualsivoglia titolo giuridico per l’impegno di spesa di progettazione, non appare idonea a consentire la corresponsione del compenso incentivante ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006.
VINCENZO SMALDONE
P.A.sSIAMO
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