IL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE NON PUÒ ESSERE INCREMENTATO DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

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IL CASO

La Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 5 del 23 marzo 2019 si è pronunciata in merito alla richiesta di parere che il Sindaco del Comune di Milano ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia riguardo alla possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

LA DECISIONE

I giudici della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, hanno enunciato i principi di diritto che la  quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario. Secondo la Corte i predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma secondo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Ed ancora ai fini del rispetto dell’art. 23, secondo comma  del decreto citato, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.

scarica sentenza Corte dei Conti, sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 23 marzo 2019

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