Monetizzazione delle ferie

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I giudici della sezione regionale di controllo per la regione Molise della Corte Conti con il parere n.98/2019/Par del 26 luglio 2019 si esprimono contro la possibilità di monetizzazione delle ferie.

FATTO

Un sindaco formula richiesta di parere sulla possibilità, da parte di dipendenti che abbiano optato per il collocamento in pensione anticipata beneficiando dei requisiti ex decreto-legge 4/2019 (“Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche”), convertito dalla legge 26/2019 di monetizzare le ferie maturate e non godute. Il sindaco riferisce che i dipendenti interessati, alla data della comunicazione del preavviso, pervenuto sei mesi prima del giorno di decorrenza del trattamento pensionistico, non avevano fruito di tutti i giorni di ferie annuali retribuite maturate nel corso del 2018 – dal momento che, “pur avendo prodotto domanda nel mese di dicembre 2018, non sono stati autorizzati per indifferibili esigenze di servizio […]” -, a cui si sono aggiunte le ferie maturate nel corso dei mesi del 2019 antecedenti alla cessazione dal servizio. Conclude chiedendo il parere della Corte circa l’applicazione nel caso di specie dell’istituto della monetizzazione all’atto della cessazione delle ferie non fruite dai dipendenti in questione, in considerazione della modalità con cui è venuta a determinarsi la cessazione del rapporto di lavoro.

LA DECISIONE

La Sezione, ritenuta la richiesta di parere – avente ad oggetto la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute da parte di dipendenti che abbiano optato per il collocamento in pensione anticipata, secondo la vigente normativa, ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ritenendo che, a prescindere dalla ricostruzione sistematica, resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di permettere il godimento delle ferie maturate dal lavoratore anche nel corso del periodo di preavviso, al fine di scongiurare il rischio della loro non consentita monetizzazione. Il diritto alle ferie è previsto e disciplinato da una pluralità di risalenti fonti normative, anche di rango costituzionale e comunitario, nonché dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di comparto. L’art. 36 della Costituzione prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite, presidiato dalla espressa prescrizione di irrinunciabilità e parte di quel contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato. I giudici hanno ribadito che incombe sugli enti datori di lavoro, anche di piccole dimensioni, programmare le attività lavorative al fine di favorire la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, nel contempo valutando con estrema prudenza se in concreto sussistano i presupposti che legittimano, alla luce della prassi e della giurisprudenza anche costituzionale richiamate, la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie non godute. La Corte evidenzia anche che le osservazioni forniscono utili indicazioni con riferimento alla fattispecie prospettata nella richiesta di parere, fermo restando che non può essere enunciata una soluzione specificamente relativa alle circostanze concrete esposte dal Sindaco, essendo devoluta la gestione del singolo caso alle attente scelte dell’ente, da effettuare nel quadro della normativa applicabile

Corte dei Conti parere n.98_2019 Par del 26 luglio 2019

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