La circolare del ministero i rapporti tra sequestro e fermo per i veicoli con targa estera e le spese.
Di grande interesse e lungamente articolata è la circolare prot. 300/A/245/19/149/2018/06, del 10/01/2019.
Il fatto che essa sia di grande interesse non implica che se ne debbano condividere tutte le affermazioni; leggendola (specie gli allegati) si riscontreranno diversi aspetti in relazione ai quali si deve essere in disaccordo.
Essenzialmente, si deve essere in disaccordo con tutte quelle parti della circolare in cui si forniscono indicazioni frontalmente contrarie alla Legge (es.: allegato 2, con riguardo alla inammissibilità del PMR in relazione alla S.A.P. prevista dall’art. 1 bis del D.Lgs 66/1948) o che bypassano allegramente aspetti rilevantissimi portati dalla Novella.
Un caso è il seguente:
è chiaro che, in materia di sequestro dei veicoli il comma 3, dell’articolo 213 dispone: “Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento”.
È altrettanto chiaro che, in materia di circolazione di veicoli con targa estera, il comma 7 bis, dell’art. 93 dispone: “Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213”.
Ora, datosi che per le violazioni all’art. 93 comma 1 bis, si applica sempre l’art. 207, l’allegato 3 (punto 5.1.1) alla circolare si pone il problema di dare indicazioni su come mettere in relazione il caso del mancato pagamento della sanzione pecuniaria nelle mani dell’agente accertatore al momento della contestazione o del mancato versamento della cauzione (che genera il fermo amministrativo) con il fatto che, a prescindere da ogni altra evenienza la norma qui in esame prevede testualmente che “L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213”.
La soluzione patrocinata dal ministero è la seguente:
“sebbene il fermo concorra con il sequestro, è preferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dall’art.207 CDS, affidando il veicolo alla depositeria. L’applicazione della procedura di sequestro prevedendo l’affidamento all’interessato sarebbe meramente virtuale e determinerebbe l’impossibilità di redigere un verbale di sequestro con un contenuto coerente con a realtà di fatto. In tale caso, perciò, la procedura del fermo amministrativo ex art.207 CDS prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo, che resta congelata fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall’art. 207 CDS…”
Ora, sebbene la grafica dell’allegato 3 somiglia in maniera inquietante a quella usata da una nota casa editrice che pubblica ottimi prontuari per le violazioni stradali, non è il caso di confondersi: questa è un’indicazione di prassi del Ministero dell’Interno e discostarsene richiede una certa dose di coraggio, anche se le affermazioni sono fortemente discutibili.
Tuttavia, anche a voler ritenere che –in mancanza di una Legge che regoli il rapporto tra fermo e sequestro amministrativo in caso di loro concorso- una circolare del ministero possa indicare il percorso della loro relazione, può una circolare deliberatamente disporre che, fin dal momento della rilevata violazione, il veicolo va condotto in depositeria e non affidato all’interessato, a dispetto delle previsioni dei novellati articoli 213 e 214 CdS?
Anche ad ammettere, poi, che questa possibilità di derogare alla legge (magari appoggiandosi al classico “in quanto applicabile”) ci sia per le circolari del Ministero: “famo a capisse!” (cerchiamo di capirci bene”) Se la Polizia Locale applica la circolare per la porzione qui in esame e porta il veicolo in depositeria, chi paga l’anticipo delle spese?
In buona sostanza, ci posso anche stare, per esigenze di buon senso e di sicurezza stradale, a far finta che l’indicazione della circolare qui in commento sia cosa buona e lecita, ma affinché questa possibilità di “starci” si traduca in realtà ho bisogno di essere confortato sul fatto che nessuno mi accusi di danno erariale, per aver deliberatamente portato in depositeria ed a spese del Comune (ex comma 3, dell’art. 213 che si applica anche per tutte le casistiche di fermo amministrativo) veicoli che si sarebbero dovuti sequestrare ed affidare al proprietario, conducente etc.
Meditate gente, meditate!
La circolare
Circolare _DL_113-2018 (10 gennaio 2019)
Su cosa bisognerebbe meditare? Mi scusi tanto ma non vedo strane arcane condizioni.
Cogliere anomalie è questione di punti di vista; ciascuno ha il diritto di conservare il proprio. Tuttavia, il punto di vista di un dirigente degli Enti Locali che conosce il pericolo che si annida nella gestione della spesa pubblica credo meriti rispetto. Se la Legge (peraltro recentemente approvata) declina alcuni obblighi stringenti di affidamento del veicolo al proprietario (etc….. non mi dilungo, sperando che abbia contezza del vigente testo degli artt.213 e 214 CdS), con annessa declaratoria di anticipo di spese, a carico del Comune, in caso di “violazione di detta regola”. Ora, la deroga alla regola viene semplicemente consigliata da una circolare (che sul piano della finalità di tutela dell’efficacia del sistema non mi dispiace); questo mi suscita una domanda: se aderisco alla indicazione della circolare commetto o meno danno erariale?