Solo il sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti, i dirigenti –che pure hanno la potestà di adottare ordinanze, secondo i margini giuridici definiti dalle Leggi e dai Regolamenti che le contemplano- non hanno la facoltà di adottare tale tipologia di atti.
La Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2018) 07-12-2018, n. 54841) nel sancire che dovesse andare esente dal pagamento dell’ammenda prevista dall’art. 650 cp l’amministratore di una società toccato da un’ordinanza dirigenziale che gli intimava di sospendere urgentemente determinati lavori per la tutela della pubblica incolumità, ha ribadito che il potere del sindaco, quale ufficiale di governo di adottare “con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la sicurezza urbana” (previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, comma 4) non è delegabile ai dirigenti, la cui area di competenza, ex art. 107 comma 5 del T.U.EE.LL. è di contenuto ed estensione diversa.
“Ne consegue che i dirigenti amministrativi non hanno il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità, per i quali sussiste un’esclusione oggettiva, essendo i provvedimenti da adottare di pertinenza esclusiva del sindaco. Pertanto, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal dirigente dell’ufficio tecnico del comune di (OMISSIS) è illegittima per incompetenza funzionale”.
Interessante l’epilogo della controversia che, avendo ad oggetto la legittimità dell’applicazione di una pena, perviene alla sua cassazione attraverso la disapplicazione del provvedimento che la fa scaturire: “Ne consegue, in conclusione, che, per effetto della disapplicazione dell’ordinanza in questione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, deve dichiararsi che il reato contestato al ricorrente non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”.
Nulla di nuovo, in buona sostanza; principi consolidati! Tuttavia, è importante che i giudici ci ricordino la differenza tra le ordinanze extra ordinem (solo sindacali) e le ordinanze ordinarie (anche del sindaco, ma soprattutto dei dirigenti).
Solo il sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti.
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