È quanto sostiene la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione 6, con la sentenza n. 21268/2014, pubblicata l’8 ottobre 2014, in ordine ad un verbale elevato da un ausiliario del traffico, dipendente del Comune, a carico del conducente di un’autovettura lasciata in sosta in zona pedonale.
Il Giudice di Pace di Avezzano aveva accolto il ricorso presentato dal contravventore avverso l’accertamento di violazione.
A seguito dell’appello presentato dal Comune, il Tribunale di Avezzano confermava la sentenza del Giudice di Pace, con rigetto del gravame.
La Corte ha analizzato la normativa relativa alla figura di Ausiliario del traffico (per alcuni Ausiliari della sosta) ed ha evidenziato che l’art. 17, comma 132, legge 127/97 ha stabilito che tali figure, previo conferimento da parte del Sindaco, delle “funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”, possono accertare infrazioni al Codice della strada relativamente alla sosta irregolare per due ipotesi:
- Gli Ausiliari dipendenti delle società concessionarie che hanno in gestione le aree di sosta, sono abilitati a accertare in materia di sosta solo le violazioni alla sosta su dette aree;
- Gli Ausiliari dipendenti del Comune possono, invece, accertare le infrazioni alla sosta su tutto il territorio comunale, senza alcuna limitazione.
Trattandosi, nella fattispecie, di un accertamento di violazione da parte di un Ausiliario dipendente del Comune, con la sentenza in argomento, la Suprema Corte, riconoscendo la validità del verbale di accertamento elevato, ha accolto il ricorso del Comune di Avezzano, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al citato Tribunale per la definizione del procedimento e le spese di giudizio.
C. te M. Pezzullo