La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 maggio – 26 settembre 2017, n. 22419, ha reso edotte le motivazioni per le quali è stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell’ente proprietario della strada per il risarcimento dei danni subiti per effetto di una caduta in una buca di unastrada in cattivo stato di manutenzione.
Già nella fase dinnanzi al Tribunale e la Corte d’appello, era emerso che l’attrice, che abitava proprio nei pressidel luogo del sinistro e percorreva quotidianamente quel tratto di strada, ben ne conosceva il cattivostato di manutenzione e le insidie che la stessa presentava, sicché era stata una scelta imprudente quelladi far passeggiare il cane di notte al buio proprio in quel punto.
Per i giudici, il ricorso, con il quale si censura, in sostanza, la violazione dell’art. 2051 cod. civ. “Danno cagionato da cosa in custodia – Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” e l’omesso esame di un fatto decisivo – è inammissibile.
La decisione è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una stradaaperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, deisinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere conl’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener contoche quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cauteleda parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale deldanno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso(Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108; nella specie, la Corte ha ritenuto non operantela presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradalecausato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenzadell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle).
I giudici di merito, hanno accertato che la stessa attrice conoscesse l’esistenza della buca e, in generale,lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, l’ordinaria diligenzaavrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per farpasseggiare il cane proprio in quel punto. Tale condotta è idonea a interrompere il nesso eziologico fra lacondotta attribuibile all’ente.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta