Riparto di giurisdizione in materia di sanzioni di regolamenti comunali (TAR Toscana)

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Il TAR per la Toscana (Tar Toscana, sez. I, 5 ottobre 2017, n. 1158) ha rimarcato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie.

Nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo.

Nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi (Tar Veneto, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 98).

Più recentemente la Cassazione ha ribadito in proposito che, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della p.a. relativi alla gestione del territorio, bensì l’esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge (Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2014, n. 1528; id. 6 marzo 2009, n. 5455).

Il caso che ha suscitato la sentenza riguarda la comminata sanzione per la violazione del Regolamento comunale in materia di canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e vendita dei terreni Peep, avendo le medesime ceduto l’alloggio di cui erano titolari ad un prezzo superiore a quello risultante dalla convenzione a suo tempo stipulata tra il comune e la cooperativa. Nel caso di specie, secondo il TAR, “non può esservi dubbio in ordine alla natura meramente sanzionatoria del provvedimento impugnato seguendone, perciò, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ammnistrativo”.

Per la verità, chi scrive, qualche dubbio sulla decisione lo mantiene…. La sanzione comminata dal Comune di Orbetello è di Euro € 560.031,21. Ciò basta a considerare eccentrica la qualificazione della somma predetta quale sanzione amministrativa pecuniaria tipica della Legge 689/1981, atteso che l’articolo 7 bis del D.Lgs n°267/2000 abilita solo sanzioni pecuniarie (per regolamenti ed ordinanze comunali) non superiori nel massimo ad Euro 500. In ogni caso, la questione sarà valutata, salvo interposizione di appello, dal giudice ordinario.

la sentenza

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