Il Comune di Ferentillo ha chiesto alla sezione regionale dell’Umbria della Corte dei conti, parere sulle modalità di quantificazione dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle violazioni all’articolo 142 del codice della strada, in considerazione sia delle spese accessorie connesse all’accertamento e alla riscossione delle sanzioni, sia dell’indeterminatezza delle poste finali delle quali non si ha contezza sino all’incasso, in ragione delle modalità di pagamento consentite dalla norma (riduzione del 30% della sanzione se pagata entro cinque giorni; minimo edittale se pagata entro 60 giorni; doppio del minimo o un terzo della sanzione se pagata oltre i 60 giorni). Evidenzia altresì l’ente che nell’ipotesi di calcolo dei proventi riferito all’accertato, potrebbe verificarsi l’anomalo caso di un versamento netto del 50% delle somme all’ente proprietario della strada, mentre all’ente accertatore il rimanente 50% risulterebbe al lordo delle spese accessorie, la cui quantificazione – specie nei casi di riscossione a seguito di ricorso – potrebbe superare l’introito stesso, con danno per le finanze dell’ente.
In proposito la Sezione, con deliberazione n°66/2014 osserva che la specifica destinazione attribuita ai proventi, che non ne comprende anche l’utilizzo per spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione, fa dunque ritenere che questi siano da considerarsi al netto di tali spese. Non potendo, altresì, le dette spese costituire un aggravio per il bilancio dell’ente, tenuto conto che la legge individua in sé stessa le fonti di finanziamento per le finalità perseguite, la compensazione delle spese medesime può avvenire solo con le entrate derivanti dall’incasso delle sanzioni.
A tale proposito anche la Sezione Regionale di controllo per la Toscana con riferimento al predetto comma 12 bis, ha affermato, in base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, la necessità di accertare le entrate derivanti dalle sanzioni in esame al momento dell’effettivo incasso, con esclusione degli “oneri che l’ente accertatore sostiene per un recupero di somme, quali rimborso di spese di riscossione o altre spese connesse con il procedimento di recupero coattivo della sanzione” (Delibera n. 104/2010/REG del 15 settembre 2010, di approvazione delle linee guida riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada).
In questo senso si è espresso anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, che, nello schema dell’emanando decreto, di cui al comma 2 dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (ad oggi giacente presso la Conferenza Stato – Città e autonomie locali in attesa del relativo parere), ha previsto che “In sede di prima applicazione…, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per pagamento di sanzioni accertate nel corso dell’anno. La ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio dell’anno successivo, interesserà il totale delle somme incamerate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguite le stesse modalità e tempi.”
Pino Napolitano
P.A.sSiamo