Il talento delle lobby: Il locatore dei veicoli uscirà dal novero degli obbligati in solido.

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Il talento delle lobby: Il locatore dei veicoli uscirà dal novero degli obbligati in solido.

Ormai il primo ramo del Parlamento ha completato l’approvazione del DDL di conversione del DL 121/2021 e la palla è passata al Senato che, presumibilmente, per evitare la decadenza, senza nemmeno leggere quel che è accaduto alla Camera, approverà il tutto, sotto il comando della “questione di fiducia”; da qui la considerazione che non è affatto improbabile che tra non molto ci troveremo al cospetto di una nuova e significativa modifica alle norme del codice della strada (ma anche alla disciplina della circolazione dei monopattini elettrici) con la quale tutti gli operatori del settore, ma soprattutto gli utenti della strada, dovranno fare i conti.

Moltissime sono le modifiche preconizzate nel DDL (tantissime di indiscutibile valore) che ha assunto la denominazione “Atto Senato n. 2437” e non certo le approfondiremo qui, prima che la riforma (fin qui allo stato di proposta) sia entrata in vigore.

Tuttavia, come avrà notato il lettore attento, il titolo di questo breve contributo è dedicato ad una piccolissima modifica (delle tante in arrivo) e va spiegato, perché non tutti possono capirne la rilevanza.

Si tratta di una “modifica” che è stata già raccontata come un miglioramento della sicurezza stradale e quindi come una “cosa buona”; tuttavia dobbiamo chiederci: “cosa buona” per chi?

Ma andiamo con ordine e focalizziamo la questione:

questa è la (porzione di) riforma (quasi arrivata a dama):

all’articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole: “risponde solidalmente il locatario e” sono sostituite dalle seguenti: “il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione;”

Pure così si capisce poco… proviamo a migliorare la comunicazione:

TESTO A FRONTE

ART. 196 COMMA 1 CDS

(vigente)

Secondo periodo

ART. 196 COMMA 1 CDS

(di prossima entrata in vigore)

Secondo periodo

Nelle ipotesi di cui all’articolo  84  risponde  solidalmente  il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma  4-bis,  risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis  e  1-ter,  e  all’articolo  132,  delle violazioni commesse risponde solidalmente  la  persona  residente  in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita’ del veicolo,  se non prova che la circolazione del veicolo stesso e’  avvenuta  contro la sua volonta’

Nelle ipotesi di cui  all’articolo  84  il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all’articolo 94, comma  4-bis,  risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis  e  1-ter,  e  all’articolo  132,  delle violazioni commesse risponde solidalmente  la  persona  residente  in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita’ del veicolo,  se non prova che la circolazione del veicolo stesso e’  avvenuta  contro la sua volonta’

 

Quindi, con questo piccolo colpo di spugna, ci si libera della seccante opinione della Cassazione che ha solennemente e ripetutamente ribadito che le aziende che danno un veicolo a Noleggio sono comunque obbligate al pagamento delle sanzioni stradali, specie quando forniscono dati del “locatari” imprecisi o inconferenti.

Bel colpo e meravigliosa operazione di Lobby; prova ne è il fatto che –se l’iniziativa fosse stata di qualche ministero- se non altra sarebbe stato cancellato l’arcaico richiamo al “contrassegno di identificazione” che, come è noto, non esiste più da anni e ritorna richiamato nel 2021 da una “norma” che quasi lo rigenera.

Cosa accadrà:

  • Quegli automobilisti che noleggiando le automobili incorreranno in sanzioni stradali continueranno a pagare doppio: pagheranno salatissime spese di “gestione pratica” alle società di noleggio veicoli, in base agli oneri assunti al momento della firma del contratto, solo per essere informati che, prima o poi gli sarà recapitata una sanzione da un ente pubblico; pagheranno poi la sanzione che le Amministrazioni riusciranno a notificare loro.
  • Le Amministrazioni dovranno rincorrere i locatari, facendo affidamento sulle informazioni, spesso inidonee a far completare la notifica delle sanzioni stradali, senza poter contare sulla reale collaborazione dei locatori che, finalmente, hanno avuto il regalo della “esclusione dall’obbligazione solidale”.

Intanto: nulla si dice sul termine di notifica, né si parla del fatto che è rimasta “affondata e non attuata” quella norma che (decreto legge ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, art 17) dispone che gli esercenti che svolgono attività di noleggio di veicoli senza conducente devono comunicare,  per  il  successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8  della legge 1° aprile 1981, n. 121, i  dati  identificativi  riportati  nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il  noleggio di un autoveicolo, di cui all’articolo 54, codice della strada (autovetture; autobus; autoveicoli per trasporto promiscuo; autocarri; trattori stradali; autoveicoli per trasporti specifici;  autoveicoli per uso speciale;  autotreni; autoarticolati; autosnodati; autocaravan; mezzi d’opera; Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo). Tale norma (si ripete “affondata nel silenzio”) prevederebbe (il condizionale resta d’obbligo) che la comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo, rispetto all’inizio del noleggio. Ma ciò non avviene.

Come si usa fare quando si pratica il fair play, occorre applaudire il vincitore e prendere atto del fatto che –in barba a qualunque logica e minimale protezione dei diritti di cittadini ed Amministrazioni- un manipolo di operatori economici, di un settore poco osservato dall’opinione pubblica, ha ottenuto dal Parlamento il suo tornaconto. D’altro canto, lo iato tra Legge e Giustizia è sempre esistito e non ci si può lamentare del fatto che l’arco di distanza tra questi due “termini” si sia ampliato di qualche grado grazie a questa ulteriore piccola scempiaggine.

Vae Victi e comunque sempre: Viva l’Italia!

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