Zone a Traffico Limitato e violazioni plurime di residenti smemorati. Tribunale Reggio Emilia.

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Una questione molto interessante per i Comuni che hanno varchi elettronici di accesso alle ZTL e che, annualmente si trovano innanzi al problema del sanzionamento dei transiti di quei residenti che abbiano dimenticato di rinnovare il permesso. In questi casi, la Polizia Municipale -di norma- provvede a sanzionare i singoli transiti, diventati abusivi per omesso rinnovo del permesso, conformemente alle previsioni del codice della strada che, a norma dell’articolo 198, renderebbe altresì poco praticabile (sebbene praticato da giudici di pace e prefetture) il cumulo giuridico.

Orbene, la questione trattata dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza depositata lo scorso 14 ottobre 2014 rende, invero singolare la questione e pone un precedente di assoluta originalità nel panorama sanzionatorio nazionale.

Per il giudice (di appello, nel caso di specie) emiliano, riassumendo in modo schematico: chi dimentica di rinnovare il permesso pur avendone diritto e senza che l’Amministrazione abbia comunicato l’imminente scadenza, sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza, ed il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola…. Laddove fosse seguita la tesi che dovessero essere quindi contravvenzionati tutti i singoli accessi alla zona a traffico limitato dopo l’omissione del rinnovo del permesso, si arriverebbe ad una conclusione che presenta almeno due profili di criticità.

Da un primo angolo visuale, infatti, l’entità della sanzione dipenderebbe non già dall’oggettivo disvalore della condotta, e cioè dal numero di volte con le quali l’automobilista si pone coscientemente e volontariamente in contrasto con l’ordinamento; ma dipenderebbe piuttosto da un elemento del tutto casuale, quale il numero di transiti in zona a traffico limitato necessari per provvedere agli incombenti professionali o personali, nonché il numero delle vie percorse nella zona traffico limitato. Da un secondo angolo visuale, poi, considerato che nessuna violazione si è verificata dopo la notifica della prima contravvenzione, la complessiva entità della sanzione dipenderebbe dal tempo che l’Amministrazione, nel rispetto dei termini massimi codicisticamente previsti, impiega per notificare tale prima contravvenzione: pertanto e nuovamente, la sanzione dipenderebbe non già dal grado di colpa del soggetto, ma da un elemento del tutto esterno quale appunto il tempo di notifica della prima contravvenzione, con l’ulteriore paradosso che l’Amministrazione stessa avrebbe convenienza a ritardare quanto più possibile la prima contestazione, per potere incassare una maggiore somma.

Sulla base di quanto sopra può allora enunciarsi il seguente principio di diritto: laddove l’automobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rinnovare il permesso di accesso alla zona a traffico limitato e laddove l’imminente scadenza del permesso non sia stata previamente comunicata dall’Amministrazione, non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo, e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di tale prima infrazione.

Il Comune di Reggio Emilia, che quindi era insorto in appello contro la sentenza del giudice di pace che aveva applicato il cumulo giuridico ad una fattispecie per la quale la Legge lo esclude, si è visto bastonare sotto il diverso profilo dell’elemento soggettivo, con assorbimento delle doglianze relative al motivo di cui all’articolo 8 della Legge n°689/1981.

Al danno, si aggiunge la beffa:

“Il Giudice, trattandosi di atto dovuto (per tutte Cass. n. 10306/2014), dà atto che, essendo l’impugnazione stata integralmente respinta, l’appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’articolo 1 comma 17 L. n. 228 del 2012”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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