Quando astenersi non vuol dire: “non controllate!” Brevi note sul concetto della “copertura automatica”

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Quando astenersi non vuol dire: “non controllate!” Brevi note sul concetto della “copertura automatica”

a cura di Gianluca Fazzolari*

La recente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 314/66 del 29 settembre 2020 della decisione (UE) 2020/1358 del 28 settembre 2020, relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, offre lo spunto per intervenire nuovamente sull’effettivo concetto di astensione circa il controllo della R.C. Auto per i veicoli immatricolati nei Paesi aderenti al così detto regime della “copertura automatica”.

Nel merito, attraverso la decisione (UE) 2020/1358 del 28 settembre 2020, si è stabilito che a decorrere dal 19 ottobre 2020 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio della Bosnia – Erzegovina, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Sicchè, allo stato dell’arte, anche in relazione alle sopravvenute esigenze di ammettere al regime della “copertura automatica” Paesi non appartenenti all’area U.E., gli Stati aderenti sono:

Unione europea S.E.E. Extra U.E.
Austria Belgio Islanda Andorra
Bulgaria Cipro Liechtenstein Serbia
Croazia Danimarca (1) Norvegia Svizzera
Estonia Finlandia Regno Unito (4)
Francia (2) Germania Bosnia – Erzegovina
Grecia Irlanda
Italia (3) Lettonia
Lituania Lussemburgo
Malta Paesi Bassi
Polonia Portogallo
Rep. Ceca Romania
Slovacchia Slovenia
Spagna (5) Svezia
Ungheria

(1) Isole Faroe; (2) Principato di Monaco; (3) Città Vaticano, San Marino; (4) Gibilterra, Isola di Man, Isole della Manica; (5) Ceuta e Melilla.

Per i veicoli immatricolati negli Stati indicati nella tabella, ma anche per tutte le realtà territoriali “particolari” distinte dai numeri da 1 a 5 che precedono, quindi, è venuta meno l’esigenza in ordine al controllo della documentazione assicurativa, nella misura in cui la circolazione internazionale avviene normalmente sulla base del solo possesso della targa, che vale come documento probatorio di garanzia assicurativa. In realtà, e ad onor del vero, bisognerebbe dire che l’obbligo è assolto non solo, e non tanto, dal possesso della targa, ma piuttosto dal fatto che il veicolo risulti immatricolato!

La questione non è nuova tanto che, più volte affrontata, si è arrivati alla determinazione che l’equivoco nasce evidentemente da una scorretta interpretazione della norma rispetto alla parte relativa all’obbligo di astenersi dal controllo dell’assicurazione, sì da ingenerare un meccanismo perverso che ha portato taluni a ritenere che il veicolo immatricolato in uno Stato che ha sottoscritto l’accordo di “astensione dal controllo della copertura assicurativa”, non necessita di copertura assicurativa!

Si parta dal presupposto che, così per come concepito, l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE obbliga gli Stati membri ad “adotta[re] tutte le misure necessarie […] affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione”. Benché la direttiva non stabilisca quali azioni dovrebbero essere adottate, gli Stati membri – ciascuno attraverso le proprie norme di diritto interno – hanno l’obbligo di adottare misure efficaci per ridurre i rischi di circolazione di veicoli non assicurati. Tant’è che sono autorizzati ad effettuare la verifica sistematica a livello nazionale delle polizze registrate di assicurazione responsabilità civile autoveicoli, condurre controlli stradali ed applicare sanzioni efficaci ai proprietari di veicoli non assicurati.

Nell’attuale formulazione l’articolo 4 della direttiva 2009/103/CE, in quanto ostacolo alla libera circolazione dei veicoli nel mercato interno (e, indirettamente, delle persone), impone a tutti gli Stati membri l’astensione dal controllo dell’assicurazione sui veicoli che stazionano abitualmente in un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro, consente tuttavia, di effettuare controlli dell’assicurazione a patto che:

a) non siano sistematici;

b) non abbiano un carattere discriminatorio e

c) avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

Art. 4 Direttiva 2009/103/CE – Controlli dell’assicurazione

Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.

Di tutta evidenza, allora, letto il contenuto dell’articolo 4, come il legislatore unionale ancora una volta, attraverso l’uso del temine “ASTENERSI” – riferito allo Stato membro – indichi letteralmente la condizione relativa al fatto di “EVITARE” il controllo, senza imporre agli Stati membri un divieto assoluto, nel qual caso avrebbe fatto ricorso alla formula limitativa di ogni inziativa: “È FATTO DIVIETO”. È poi lo stesso legilstore europeo che ribadisce e sottolinea, nel secondo capoverso dell’articolo in commento, il concetto secondo il quale gli Stati membri possono effettuare i controlli dell’assicurazione, a patto che ciò avvenga nel pieno rispetto delle condizioni cui l’organo di controllo – e qui a nessuno è concessa facoltà – deve strettamente attenersi.

È allora forse il caso di chiarire definitivamente che i veicoli immatricolati nell’Unione e nello Spazio economico europeo, ma anche nei Paesi terzi ammessi al regime di “copertura automatica”, quando posti in circolazione devono obbligatoriamente essere coperti da assicurazione; l’astenersi dal controllo non autorizza la circolazione in regime di scopertura assicurativa, tant’è che non esiste alcuna norma di diritto unionale (ma anche di diritto interno) che deroga all’obbligo della garanzia R.C. Auto, né è questo il principio affermato nella direttiva 2009/103/CE che affonda le sue radici nella ben più lontana direttiva 72/166/CEE. Così come sarebbe il caso di chiarire definitivamente che, in analogia a quanto avviene negli altri Stati dell’Unione, chiunque è trovato a circolare sul nostro territorio con veicolo (UE, SEE, ed extra UE) privo copertura assicurativa è passibile delle sezioni amministrative pecuniarie ed accessorie contemplate dagli artt. 193 e 213 del C.d.S., ma questa è un’altra storia che prima o poi dovremo affrontare

*Specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale.

N.B. Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato cui appartiene.

 

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