IL NUOVO ARTICOLO 192 del d.lgs 285/92 (CDS) – alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 48 del 11 aprile 2025
L’11 aprile 2025, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo decreto sicurezza, che mira a rendere più vivibili e sicure le città italiane e la vita di tutti i giorni. Il testo consta di 39 articoli ed è suddiviso in 6 capi che sono:
- Capo I articoli 1;9 contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata
- Capo II articoli 10;18 sicurezza urbana
- Capo III articoli 19; 32 misure per la tutela del personale delle forze di polizia, armate e VVFF
- Capo IV articolo 33 tutela delle vittime di usura
- Capo V articoli 34; 37 ordinamento penitenziario
- Capo IV articoli 38;39 disposizioni finali
Le più importanti novità che interessano la polizia locale sono state riassunte nell’articolo del comandante Capuano https://www.passiamo.it/decreto-sicurezza-2025-norme-dinetresse-per-la-polzia-locale-cosa-cambia/ .
Con questo articolo andremo a focalizzare l’attenzione sulle modifiche apportate al codice della strada, infatti l’articolo 25 del decreto legislativo de quo, inserito nel III capo è andato a modificare l’articolo 192 del d.lgs 285/92, rubricato con il titolo obblighi verso funzionari ufficiali e agenti. Le modifiche mirano a rafforzare la sicurezza stradale e a garantire il rispetto delle autorità da parte degli utenti della strada. Attraverso L’inasprimento delle sanzioni il legislatore mira a dissuadere comportamenti pericolosi e promuovere una maggiore responsabilità tra i conducenti.
Come anticipato la modifica ha riguardato esclusivamente la parte sanzionatoria dell’articolo 192, ovvero il comma 6, ha introdotto il comma 6 bis e il comma 7, inoltre, è stata aggiornata anche la tabella prevista dall’articolo 126-bis, che riguarda la sanzione accessoria della decurtazione dei punti per la violazione ai comportamenti impartiti agli autonomisti dall’articolo 192.
Le modifiche
Riferimento normativo: art. 192 comma 1 in relazione all’art. 192 comma 6-bis
Perché non si fermava all’alt rivoltogli dagli organi di polizia in servizio.
Descrizione violazione: Circolava sulla strada senza fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti quando questi era in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
Sanzione pecuniaria
– diurna: euro –
– diurna scontata del 30%: euro –
– notturna:
– notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 5 (10 nel caso di recidiva nel biennio)
Sanzione accessoria:
– Sospensine del titolo di guida da 15 a 30 giorni, nel caso di recidiva nel biennio
Note operative:
– Redigere relazione di servizio narrando lo svolgimento dei fatti ed il verbale di contestazione della violazione per l’inoltro alle competenti autorità.
– Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.
– Sanzione da euro 200,00 a 600,00
Riferimento normativo: art. 192 comma 2 in relazione all’art. 192 comma 6
Conducente che rifiuta di esibire i documenti richiesti dagli organi di polizia in servizio.
Descrizione violazione: Conducente di veicolo non esibiva, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti, quando questi era in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo:
– il documento di circolazione, se prescritto;
– la patente di guida, se prescritta;
– ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
Sanzione pecuniaria
– diurna: euro –
– diurna scontata del 30%: euro –
– notturna:
– notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 3
Note operative:
– Se il fatto non costituisce reato. Indicare quale documento non veniva esibito. Redigere relazione di servizio narrando lo svolgimento dei fatti ed il verbale di contestazione della violazione per l’inoltro alle competenti autorità.
– Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.
– Sanzione da euro 100,00 a 400,00
Riferimento normativo: art. 192 comma 3 in relazione all’art. 192 comma 6
Conducente che rifiuta di consentire l’ispezione del veicolo, ovvero non osserva gli ordini impartiti.
Descrizione violazione: Conducente che non si atteneva ad una delle disposizioni di seguito indicate impartitegli da funzionari, ufficiali e agenti, quando questi era in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo:
] – ispezionare il veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
– non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
– fermare la marcia, o comunque non proseguire nella stessa, qualora il veicolo sia sprovvisto di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti;
– fermare la marcia, o comunque proseguire nella stessa, con l’osservanza di specifiche cautele.
Sanzione pecuniaria
– diurna: euro 100,00
– diurna scontata del 30%: euro 70,00
– notturna: ////////
– notturna scontata del 30%: ///////
Decurtazione punti: 3
Riferimento normativo: art. 192 comma 4 in relazione all’art. 192 comma 7
Perché non si fermava all’ordine di un posto di blocco.
Descrizione violazione: Conducente che non si fermava ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, al fine di effettuare controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio.
Sanzione pecuniaria
– diurna: euro –
– diurna scontata del 30%: euro –
– notturna:
– notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
– Sospensione del titolo di guida da 3 mesi ad 1 anno.
Note operative:
– Se il fatto non costituisce reato, altrimenti si applica art. 337 c.p.
– Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
– Applicare solo in caso di posto di blocco e non posto di controllo.
– Sanzione da € 1.500,00 a € 6.000,00
Riferimento normativo: art. 192 comma 5 in relazione all’art. 192 comma 6
Conducente che non ottempera alle segnalazioni del personale militare impartite per la progressione del convoglio militare.
Descrizione violazione: Conducente che non ottempera alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
Sanzione pecuniaria
– diurna: euro 100,00
– diurna scontata del 30%: euro 70,00
– notturna:
– notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 3



