Sequestro probatorio e onere motivazionale nella fase iniziale delle indagini: la Cassazione sul “fumus” di pertinenzialità e sul rinvio per relationem

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Con la sentenza n. 15201 del 2025, la Corte di cassazione penale ha offerto un’importante precisazione in tema di sequestro probatorio, con particolare riguardo all’estensione dell’onere motivazionale gravante sul pubblico ministero nel procedimento di convalida, in relazione al grado di evidenza del nesso tra i beni sottoposti a vincolo e il reato oggetto di indagine.

Nel caso di specie, oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria erano stati due telefoni cellulari e una somma di denaro (50 euro), nella disponibilità di un soggetto indagato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il sequestro era stato successivamente convalidato dal pubblico ministero mediante decreto che rinviava al verbale redatto dagli operanti, nel quale i beni risultavano puntualmente elencati. Il tribunale del riesame, a seguito di impugnazione, aveva annullato la misura reale limitatamente alla somma di denaro, ritenuta non pertinente al reato contestato, confermando tuttavia la legittimità del sequestro dei telefoni cellulari. Il ricorrente aveva eccepito la violazione dell’obbligo di specifica indicazione dei beni oggetto di sequestro nel decreto di convalida e l’insussistenza del presupposto della pertinenzialità dei beni rispetto al fatto-reato.

La Corte ha respinto il ricorso, affermando la legittimità del rinvio per relationem a un atto esplicitamente richiamato e idoneo a integrare l’ordinanza di convalida, purché quest’ultimo faccia parte del compendio documentale considerato dal giudice. In tal senso, si consolida un orientamento giurisprudenziale che può essere definito “intermedio”, in quanto non pretende la riproduzione integrale dei dati fattuali nei singoli provvedimenti, ma neppure ammette rinvii generici o impliciti. La Corte ha ritenuto pienamente sufficiente, nella fattispecie, il rinvio espresso al verbale degli operanti, nel quale i beni erano stati descritti con sufficiente dettaglio, e che era stato chiaramente richiamato nel corpo dell’ordinanza.

Quanto al profilo sostanziale del sequestro, la Corte ha ribadito che, nei casi in cui la misura reale sia disposta per finalità meramente investigative, l’onere motivazionale gravante sul pubblico ministero si attenua, essendo sufficiente la sussistenza del c.d. fumus pertinenzialitatis, ovvero una ragionevole probabilità, percepibile sulla base degli elementi a disposizione degli operanti, che il bene sia collegato al reato. In altri termini, il fondamento del sequestro probatorio in fase iniziale risiede nella contiguità oggettiva e immediata tra il fatto tipico ipotizzato e il bene, valutata secondo un criterio di ragionevolezza ex ante.

Nel caso esaminato, i telefoni cellulari erano stati considerati strumenti tipicamente utilizzati nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti, potenzialmente idonei a fornire informazioni sulla provenienza della sostanza o su eventuali ulteriori condotte di spaccio. Tali circostanze, illustrate già nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria e valorizzate dal tribunale in sede di riesame, sono state ritenute dalla Corte sufficienti a fondare il sequestro. Diversa la valutazione in relazione al denaro, ritenuto non dotato di sufficiente pertinenzialità rispetto alla contestata condotta di detenzione, in assenza di ulteriori elementi che potessero dimostrare un collegamento diretto o indiretto con l’attività illecita.

La pronuncia chiarisce infine che l’intensità dell’onere motivazionale cresce in modo proporzionale all’avanzare dell’attività investigativa: nelle fasi successive all’intervento, la permanenza del vincolo reale richiederà una motivazione più articolata, fondata su dati oggettivi raccolti nel corso delle indagini. A sostegno della propria impostazione, la Corte richiama la prassi investigativa in materia di reati tributari e societari, dove il sequestro probatorio è frequentemente applicato su documentazione contabile nella fase dell’accesso domiciliare, proprio in forza della immediata plausibilità del collegamento tra i documenti e l’ipotesi di reato.

La sentenza n. 15201/2025 si inserisce pertanto nel solco di una giurisprudenza tesa a valorizzare l’efficienza dell’azione investigativa nella fase genetica del procedimento penale, senza rinunciare a un controllo giurisdizionale effettivo, sia pure graduato secondo il momento procedurale e la natura del vincolo apposto.

P_15201_2025_SENTENZA

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