In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza.
Su tale aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 25 novembre 2014, n. 24990.
La norma che regola la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze è, come noto, l’articolo 177, codice della strada, che stabilisce:
Art. 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri , a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00.
L’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme (sia acustici che visivi) è consentito solo a condizione che i veicoli sopra indicati effettuino particolari servizi d’istituto, perché solo in queste circostanze c’è la necessità di richiamare l’attenzione degli altri utenti della strada.
L’urgenza deve essere valutata caso per caso, e questa valutazione è rimessa al giudizio del conducente del veicolo di soccorso in base alle circostanze del caso concreto.
Al fine di stabilire se possa ritenersi legittimo l’uso del dispositivo d’allarme da parte dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia o di soccorso, non occorre accertare l’effettiva urgenza del servizio d’istituto, ma deve aversi riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell’urgenza abbia potuto farsi il conducente.
Infatti, i conducenti adibiti a servizi di polizia o di soccorso, pur essendo esonerati dall’osservanza di obblighi o divieti relativi alla circolazione stradale, sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo la incolumità degli altri utenti della strada. In particolare, l’obbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo
Tutti coloro che si trovino sulla strada percorsa da detti veicoli di polizia o di soccorso, o si trovino sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme hanno l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
Ma….. i conducenti degli altri veicoli, veicoli, appena avvertita una segnalazione di allarme dei veicoli in emergenza, devono adottare alcuni importanti comportamenti:
- portarsi sul margine destro della carreggiata lasciando la maggior parte possibile della carreggiata libera al transito dei mezzi di soccorso e quindi fermarsi;
- riprendere la marcia solo dopo che siano passati i veicoli in emergenza;
- fare tutto il possibile per agevolare il transito dei mezzi in emergenza.
di Marco Massavelli