Durante la pandemia COVID-19, in un’epopea storica le cui vicende e discussioni da “guardie cittadine” passavano dalle competenze ad accertare sanzioni in materia di violazioni ai DPCM, fino alla destinazione dei proventi di tali sanzione, arrivando alle più ampie elucubrazioni mentali sulle compente ed attribuzioni d’indennità di PS al personale di Polizia Locale, ci eravamo lasciati sui commenti ai DM che stabiliva, finalmente, le modalità sulla trasmissione della “relazione” sul corretto utilizzo dei proventi delle sanzioni stradali.
Il ministero dell’Interno in considerazione della situazione sanitaria emergenziale già autorizzava la trasmissione della relazione , in merito ai proventi del Codice della strada e dei relativi interventi, invece che entro il 31 maggio entro il 30 settembre 2020. Il ministero precisa, oggi, che : “…per i ritardatari, l’applicazione sarà disponibile anche per il mese di ottobre.”
Rimanevamo tutti in attesa della realizzazione della “piattaforma digitale” su cui caricare i dati. In realtà con un pizzico di sadismo, ebbi modo di precisare che l’adempimento è demandato ai Responsabili di Ragioneria e al Segretario Comunale.
Il Min.interno ci comunica con circolare del 09 luglio che la piattaforma informatica è tecnicamente pronta e pertanto, in ossequio delle disposizioni di cui all’articolo 142,comma 12-quater del CDS, risulta possibile procedere alla trasmissione telematica della relazione che deve illustrare, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza ai sensi del 12-bis e del comma 1 dell’articolo 208 nonché gli interventi realizzati con tali risorse.
Sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale, si accede, tramite il link indicato nella circolare , all’area dedicata, per il quale necessitano le credenziali, che potrebbero essere già in possesso dell’Ente. Basta sentire l’ufficio ragioneria!
La circolare fornisce istruzioni pratiche per la compilazione dei quadri che contengono i valori e le descrizioni, che compongono la relazione annuale che ciascun ente è tenuto a inviare al Ministero dell’Interno entro i termini sopra indicati ( 30 settembre, ovvero per i ritardatari 31 ottobre!), riferiti all’anno finanziario 2019.
Lo stesso ministero chiarisce che per quanto riguarda le annualità pregresse non risulta praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla trasmissione via e-mail dell’Allegato A del
Decreto Interministeriale, per ciascun anno con la seguente tempistica:
– Anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
– Anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
– Anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
– Anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.
Al momento in cui si scrive ,dopo una prima lettura della circolare, ci si rende conto che è necessario entrare nel portale per capire il metodo di lavoro. Rimandando ad una successiva nota dello scrivente – e perchè no! ad una diretta facebook sulla pagina PASSIAMO – alcune osservazioni di “prima facie” possiamo farle.
Una prima fase (QUADRO 1) sarà riepilogativa delle somme INCASSATE, cosi composte:
- proventi delle sanzioni applicate ad esclusione di quelle relative alle violazioni dell’articolo 142, comma 12-bis
- somme incassate originate da sanzioni derivanti da violazione dei limiti di velocità di cui all’articolo 142, comma 12-bis, comminate da propri organi di polizia su strade di competenza e in concessione ( attribuzione al 100% delle risorse);
- proventi incassati per sanzioni comminate dai propri organi di polizia su strade non di proprietà (attribuzione al 50% delle risorse ed indicazione dell’ente cui sarà versato l’altro 50%);
- sanzioni comminate su strade di proprietà dell’ente da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti (attribuzione al 50% delle risorse ed indicazione dell’ente da cui provengono);
Nella fase successiva vanno indicate le DESTINAZIONI e le relative risorse, riferibili ai proventi delle sanzioni incassate
- ex art. 142, comma 12-bis (QUADRO 3 ) e quindi derivanti dagli eccessi di velocità
- ex comma 4 art. 208 (QUADRO 2 ) e quindi derivanti da tutto ciò che è sanzione stradale non riguardante l’eccesso di velocità.
E’ necessario ribadire, come siano differenti le percentuali di destinazione delle diverse sanzioni.
Ricordo quel pomeriggio del mese di giugno 2014, quando al telefono con Pino Napolitano, ci compiacemmo di come la Corte Conte Molise, in suo cristallino parere, ebbe a precisare ( confermando , tra l’altro, una nostra interpretazione già sostenuta in epoca precedente in diversi tavoli e discussioni) che esiste una differenziazione (che ha evidenti risvolti sul piano del riparto della spesa) tra il vincolo di destinazione derivante dall’art.208 del codice della strada, che riguarda tutti i provvedimenti sanzionatori stradali, e il vincolo di destinazione previsto dall’art.142, comma 12-ter del codice, riferito alla parte dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, che si pone in rapporto alla prima quale norma speciale.
Ma soprattutto il parere dei magistrati contabili precisò che tutti i proventi sanzionatori derivanti dalla velocità sono tutti vincolati alle destinazioni indicati dal codice, mentre per il resto delle violazioni, le sanzioni derivanti, passano attraverso la discrezionalità dell’ente destinatario che conosce il solo vincolo minimo del 50% da destinare alle finalità ex comma 4 dell’art. 208.
Nell’ultima fase (QUADRO 4 e 5) si descrivono gli UTILIZZI dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 208 e dei limiti massimi di velocita’ di cui all’art. 142, comma 12-bis.
Nel QUADRO 4 ( diviso in più sezioni in funzione delle tipologie di interventi decisi dall’ente ai
sensi dell’articolo 208, comma 4, lettera a, b e c,) vanno descritti gli interventi finanziati con utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni delle norme ai sensi dell’articolo 208, comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità) .-
Nel QUADRO 5, vanno descritti gli interventi finanziati con utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni derivanti dagli “eccessi di velocità.”
Lo spacchettamento dei quadri da compilare fornirà sicuramente all’operatore più indeciso, la convinzione che le sanzioni amministrative pecuniarie stradali, rappresentano una parte del bilancio dell’ente che necessita di una adeguata conoscenza dei criteri su cui si basa la previsione, delle modalità di gestione ed oggi anche di rendicontazione finale!
A questo punto mi aspetto un “sadico intervento” del mio collega e maestro da Cerignola, che da buon “vate della Daunia della Polizia locale”, non perderà tempo per rispondere e replicare in maniera critica e provocatoria su queste mie righe!
Ministero Interno circ-014- finanza locale 09-07-2020
vedi anche:HABEMUS DECRETO