Tachigrafo obbligatorio per i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate: novità normative e quadro giuridico con entrata in vigore dal 1° luglio 2026

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L’introduzione, a partire dal 1° luglio 2026, dell’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo anche per i veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate, impiegati nei trasporti internazionali, non rappresenta una semplice innovazione tecnica, ma l’estensione coerente di un intero sistema normativo europeo.

Per comprendere appieno la portata della riforma, è necessario leggere la novità alla luce delle norme richiamate, che non operano isolatamente, ma costituiscono un insieme organico volto a disciplinare il lavoro nel trasporto su strada sotto il profilo della sicurezza, dell’organizzazione e della concorrenza.

Un sistema normativo unitario: la “normativa sociale” del trasporto

Il punto di partenza è rappresentato dal Regolamento (CE) n. 561/2006, che costituisce il pilastro della disciplina europea sui tempi di guida e di riposo. Questo regolamento non riguarda il veicolo in sé, ma la persona del conducente e le modalità con cui svolge la propria attività lavorativa.

In esso sono fissati i limiti massimi di guida giornaliera e settimanale, le pause obbligatorie e i periodi minimi di riposo. La ratio è evidente: prevenire l’affaticamento, ridurre il rischio di incidenti e garantire condizioni di lavoro dignitose.

La vera novità introdotta dal legislatore europeo, attraverso il Regolamento (UE) 2020/1054, consiste nell’aver modificato proprio questo testo normativo, inserendo una nuova disposizione (art. 2, par. 1, lett. a-bis)) che estende tali regole anche ai veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate, ma solo quando utilizzati in trasporti internazionali o di cabotaggio.

In questo modo, veicoli che fino ad oggi erano sostanzialmente esclusi dalla disciplina sociale entrano a far parte dello stesso sistema regolatorio dei mezzi pesanti.

Il ruolo del tachigrafo: da strumento tecnico a presidio normativo

Se il Regolamento 561/2006 stabilisce le regole di comportamento, il Regolamento (UE) n. 165/2014 disciplina lo strumento che consente di verificarne il rispetto: il tachigrafo.

Questo regolamento definisce in modo dettagliato:

  • le caratteristiche tecniche del dispositivo
  • le modalità di installazione e utilizzo
  • gli obblighi di registrazione dei dati
  • i controlli e le verifiche periodiche

L’introduzione dell’obbligo di tachigrafo per i veicoli leggeri comporta quindi l’applicazione anche di tutte queste disposizioni. In particolare, assumono rilievo:

  • l’obbligo di controllo e taratura periodica del dispositivo (art. 23)
  • gli obblighi delle imprese di garantire il corretto utilizzo e la formazione dei conducenti (art. 33)

Con l’arrivo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2), il sistema evolve ulteriormente: non si tratta più solo di registrare tempi di guida, ma di tracciare automaticamente frontiere, posizioni e attività, rendendo il controllo più preciso e continuo.

Le modifiche del 2020: estensione e armonizzazione

Il Regolamento (UE) 2020/1054 si colloca al centro della riforma, perché interviene direttamente sui regolamenti precedenti aggiornandoli alla realtà attuale del trasporto.

La sua funzione non è solo quella di ampliare l’ambito di applicazione, ma anche di:

  • evitare distorsioni della concorrenza tra operatori
  • impedire l’uso dei veicoli leggeri come strumento per aggirare le regole
  • armonizzare le condizioni operative a livello europeo

L’estensione ai veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate risponde proprio a questa esigenza: colmare un vuoto normativo che negli anni aveva assunto crescente rilevanza economica.

 

L’organizzazione del lavoro: il contributo della Direttiva 2002/15/CE

Accanto ai regolamenti, la Direttiva 2002/15/CE interviene su un piano complementare: quello dell’orario di lavoro.

Essa definisce cosa debba intendersi per:

  • tempo di lavoro effettivo
  • periodi di disponibilità
  • pause e interruzioni

Non si limita quindi alla guida, ma disciplina l’intera giornata lavorativa del conducente, contribuendo a delineare un quadro più ampio di tutela.

Questa direttiva assume particolare rilevanza nella nuova disciplina, perché consente di valutare quando la guida costituisce attività principale. Tale elemento è decisivo, ad esempio, per stabilire se un trasporto in conto proprio rientra o meno nell’obbligo di tachigrafo.

In via interpretativa, si considera non principale un’attività di guida inferiore al 30% dell’orario mensile, ma il dato deve essere letto alla luce dell’organizzazione concreta del lavoro.

Le esclusioni e i limiti applicativi

Il sistema normativo non è privo di limiti. Lo stesso Regolamento (CE) n. 561/2006, all’articolo 3, individua una serie di esclusioni che restano valide anche dopo la riforma.

Nel caso specifico dei veicoli leggeri:

  • restano esclusi i trasporti nazionali
  • sono esclusi alcuni trasporti in conto proprio, quando la guida non è attività principale

Queste esclusioni dimostrano che la normativa non intende colpire indiscriminatamente tutti i veicoli, ma solo quelli che operano in contesti economicamente e operativamente comparabili al trasporto professionale internazionale.

Obblighi delle imprese e responsabilità

Un elemento centrale dell’intero sistema è rappresentato dagli obblighi posti a carico delle imprese, in particolare dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Le aziende devono:

  • organizzare il lavoro in modo conforme alla normativa
  • fornire istruzioni adeguate ai conducenti
  • vigilare sul rispetto delle regole

A ciò si affianca quanto previsto dal Regolamento 165/2014, che impone la gestione corretta dei dati del tachigrafo.

Il principio che emerge è quello della responsabilità condivisa, che nella prassi si traduce spesso in una responsabilità diretta dell’impresa per le violazioni commesse dai propri conducenti.

La continuità dei controlli: il sistema dei 56 giorni

Uno degli aspetti più significativi della normativa è l’obbligo di poter ricostruire l’attività del conducente nel tempo.

Per questo motivo, in caso di controllo, devono essere disponibili:

  • i dati del giorno in corso
  • quelli relativi ai 56 giorni precedenti

Questo obbligo, che deriva dall’integrazione tra le norme sui tempi di guida e quelle sul tachigrafo, consente un controllo retrospettivo completo e impedisce comportamenti elusivi.

Una riforma sistemica

Letta nel suo insieme, l’introduzione dell’obbligo di tachigrafo dal 1° luglio 2026 non è un intervento isolato, ma l’estensione coerente di un sistema normativo articolato.

I regolamenti europei definiscono le regole, gli strumenti e i controlli; la direttiva integra la disciplina sotto il profilo lavoristico; le modifiche del 2020 aggiornano il sistema alle esigenze attuali del mercato.

 

 

INFRAZIONE  SOGLIA DI ERRORE PUNTI SANZIONE PMR
Art 174 e 178 CDS

Superamento periodo di guida giornaliero

Entro il 10% 0 41€ notturno 54,67€
Tra il 10% e il 20% 2 326€ notturno 434,67€
Oltre il 20% 10 ritiro temporaneo pat. 434€ notturno 578,67€
Art 174 e 178 CDS

Superamento periodo di guida giornaliero

Entro il 10% 0 41€ notturno 54,67€
Tra il 10% e il 20% 2 326€ notturno 434,67€
Oltre il 20% 10 ritiro temporaneo pat. 434€ notturno 578,67€
Art 174 e 178 CDS

Riposo giornaliero insufficiente

Entro il 10% 0 218 € notturno 290,67€
Tra il 10% e il 20% 5 e ritiro temporaneo pat. 379€ notturno 505,33€
Oltre il 20% 10 e ritiro temporaneo pat 433€ notturno 577,33€
Art 174 e 178 CDS

Riposo settimanale insufficiente

Entro il 10% 0 ////
Tra il 10% e il 20% 3 e ritiro temporaneo pat. 279€ notturno 505,33€
Oltre il 20% 5 e ritiro temporaneo pat. 433€ notturno 577,33€
Art 174 c8 CDS

Mancato rispetto delle osservanze delle interruzioni

 

2

 

168 € notturno 224€

Art 179 CDS

Tachigrafo non funzionante

10 più sospensione patente da 15 gg a 3 mesi 866€
Art 179 CDS

Tachigrafo alterato o manomesso

10 più sospensione patente da 15 gg a 3 mesi 1732€

 

Per la spiegazione completa del tachigrafo si rimanda all’articolo

 https://www.passiamo.it/il-tachigrafo-cose-la-leggele-regole-e-le-sanzioni/  

Circolare obbligo tachigrafo veicoli da mcpc 2.5 t fino a 35 t__Firmato (2)

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