L’introduzione, a partire dal 1° luglio 2026, dell’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo anche per i veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate, impiegati nei trasporti internazionali, non rappresenta una semplice innovazione tecnica, ma l’estensione coerente di un intero sistema normativo europeo.
Per comprendere appieno la portata della riforma, è necessario leggere la novità alla luce delle norme richiamate, che non operano isolatamente, ma costituiscono un insieme organico volto a disciplinare il lavoro nel trasporto su strada sotto il profilo della sicurezza, dell’organizzazione e della concorrenza.
Un sistema normativo unitario: la “normativa sociale” del trasporto
Il punto di partenza è rappresentato dal Regolamento (CE) n. 561/2006, che costituisce il pilastro della disciplina europea sui tempi di guida e di riposo. Questo regolamento non riguarda il veicolo in sé, ma la persona del conducente e le modalità con cui svolge la propria attività lavorativa.
In esso sono fissati i limiti massimi di guida giornaliera e settimanale, le pause obbligatorie e i periodi minimi di riposo. La ratio è evidente: prevenire l’affaticamento, ridurre il rischio di incidenti e garantire condizioni di lavoro dignitose.
La vera novità introdotta dal legislatore europeo, attraverso il Regolamento (UE) 2020/1054, consiste nell’aver modificato proprio questo testo normativo, inserendo una nuova disposizione (art. 2, par. 1, lett. a-bis)) che estende tali regole anche ai veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate, ma solo quando utilizzati in trasporti internazionali o di cabotaggio.
In questo modo, veicoli che fino ad oggi erano sostanzialmente esclusi dalla disciplina sociale entrano a far parte dello stesso sistema regolatorio dei mezzi pesanti.
Il ruolo del tachigrafo: da strumento tecnico a presidio normativo
Se il Regolamento 561/2006 stabilisce le regole di comportamento, il Regolamento (UE) n. 165/2014 disciplina lo strumento che consente di verificarne il rispetto: il tachigrafo.
Questo regolamento definisce in modo dettagliato:
- le caratteristiche tecniche del dispositivo
- le modalità di installazione e utilizzo
- gli obblighi di registrazione dei dati
- i controlli e le verifiche periodiche
L’introduzione dell’obbligo di tachigrafo per i veicoli leggeri comporta quindi l’applicazione anche di tutte queste disposizioni. In particolare, assumono rilievo:
- l’obbligo di controllo e taratura periodica del dispositivo (art. 23)
- gli obblighi delle imprese di garantire il corretto utilizzo e la formazione dei conducenti (art. 33)
Con l’arrivo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2), il sistema evolve ulteriormente: non si tratta più solo di registrare tempi di guida, ma di tracciare automaticamente frontiere, posizioni e attività, rendendo il controllo più preciso e continuo.
Le modifiche del 2020: estensione e armonizzazione
Il Regolamento (UE) 2020/1054 si colloca al centro della riforma, perché interviene direttamente sui regolamenti precedenti aggiornandoli alla realtà attuale del trasporto.
La sua funzione non è solo quella di ampliare l’ambito di applicazione, ma anche di:
- evitare distorsioni della concorrenza tra operatori
- impedire l’uso dei veicoli leggeri come strumento per aggirare le regole
- armonizzare le condizioni operative a livello europeo
L’estensione ai veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate risponde proprio a questa esigenza: colmare un vuoto normativo che negli anni aveva assunto crescente rilevanza economica.
L’organizzazione del lavoro: il contributo della Direttiva 2002/15/CE
Accanto ai regolamenti, la Direttiva 2002/15/CE interviene su un piano complementare: quello dell’orario di lavoro.
Essa definisce cosa debba intendersi per:
- tempo di lavoro effettivo
- periodi di disponibilità
- pause e interruzioni
Non si limita quindi alla guida, ma disciplina l’intera giornata lavorativa del conducente, contribuendo a delineare un quadro più ampio di tutela.
Questa direttiva assume particolare rilevanza nella nuova disciplina, perché consente di valutare quando la guida costituisce attività principale. Tale elemento è decisivo, ad esempio, per stabilire se un trasporto in conto proprio rientra o meno nell’obbligo di tachigrafo.
In via interpretativa, si considera non principale un’attività di guida inferiore al 30% dell’orario mensile, ma il dato deve essere letto alla luce dell’organizzazione concreta del lavoro.
Le esclusioni e i limiti applicativi
Il sistema normativo non è privo di limiti. Lo stesso Regolamento (CE) n. 561/2006, all’articolo 3, individua una serie di esclusioni che restano valide anche dopo la riforma.
Nel caso specifico dei veicoli leggeri:
- restano esclusi i trasporti nazionali
- sono esclusi alcuni trasporti in conto proprio, quando la guida non è attività principale
Queste esclusioni dimostrano che la normativa non intende colpire indiscriminatamente tutti i veicoli, ma solo quelli che operano in contesti economicamente e operativamente comparabili al trasporto professionale internazionale.
Obblighi delle imprese e responsabilità
Un elemento centrale dell’intero sistema è rappresentato dagli obblighi posti a carico delle imprese, in particolare dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Le aziende devono:
- organizzare il lavoro in modo conforme alla normativa
- fornire istruzioni adeguate ai conducenti
- vigilare sul rispetto delle regole
A ciò si affianca quanto previsto dal Regolamento 165/2014, che impone la gestione corretta dei dati del tachigrafo.
Il principio che emerge è quello della responsabilità condivisa, che nella prassi si traduce spesso in una responsabilità diretta dell’impresa per le violazioni commesse dai propri conducenti.
La continuità dei controlli: il sistema dei 56 giorni
Uno degli aspetti più significativi della normativa è l’obbligo di poter ricostruire l’attività del conducente nel tempo.
Per questo motivo, in caso di controllo, devono essere disponibili:
- i dati del giorno in corso
- quelli relativi ai 56 giorni precedenti
Questo obbligo, che deriva dall’integrazione tra le norme sui tempi di guida e quelle sul tachigrafo, consente un controllo retrospettivo completo e impedisce comportamenti elusivi.
Una riforma sistemica
Letta nel suo insieme, l’introduzione dell’obbligo di tachigrafo dal 1° luglio 2026 non è un intervento isolato, ma l’estensione coerente di un sistema normativo articolato.
I regolamenti europei definiscono le regole, gli strumenti e i controlli; la direttiva integra la disciplina sotto il profilo lavoristico; le modifiche del 2020 aggiornano il sistema alle esigenze attuali del mercato.
| INFRAZIONE | SOGLIA DI ERRORE | PUNTI | SANZIONE PMR |
| Art 174 e 178 CDS
Superamento periodo di guida giornaliero |
Entro il 10% | 0 | 41€ notturno 54,67€ |
| Tra il 10% e il 20% | 2 | 326€ notturno 434,67€ | |
| Oltre il 20% | 10 ritiro temporaneo pat. | 434€ notturno 578,67€ | |
| Art 174 e 178 CDS
Superamento periodo di guida giornaliero |
Entro il 10% | 0 | 41€ notturno 54,67€ |
| Tra il 10% e il 20% | 2 | 326€ notturno 434,67€ | |
| Oltre il 20% | 10 ritiro temporaneo pat. | 434€ notturno 578,67€ | |
| Art 174 e 178 CDS
Riposo giornaliero insufficiente |
Entro il 10% | 0 | 218 € notturno 290,67€ |
| Tra il 10% e il 20% | 5 e ritiro temporaneo pat. | 379€ notturno 505,33€ | |
| Oltre il 20% | 10 e ritiro temporaneo pat | 433€ notturno 577,33€ | |
| Art 174 e 178 CDS
Riposo settimanale insufficiente |
Entro il 10% | 0 | //// |
| Tra il 10% e il 20% | 3 e ritiro temporaneo pat. | 279€ notturno 505,33€ | |
| Oltre il 20% | 5 e ritiro temporaneo pat. | 433€ notturno 577,33€ | |
| Art 174 c8 CDS
Mancato rispetto delle osservanze delle interruzioni |
2 |
168 € notturno 224€ |
|
| Art 179 CDS
Tachigrafo non funzionante |
10 più sospensione patente da 15 gg a 3 mesi | 866€ | |
| Art 179 CDS
Tachigrafo alterato o manomesso |
10 più sospensione patente da 15 gg a 3 mesi | 1732€ |
Per la spiegazione completa del tachigrafo si rimanda all’articolo
https://www.passiamo.it/il-tachigrafo-cose-la-leggele-regole-e-le-sanzioni/
Circolare obbligo tachigrafo veicoli da mcpc 2.5 t fino a 35 t__Firmato (2)



